Respinto il ricorso di Siemens Healthcare s.r.l. avverso la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM)
Pubblicato il: 10/9/2024
Nel contenzioso, Siemens Healthcare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola; GE Medical Systems Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Mania; Philips S.p.A. è difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani, Francesca Maria Colombo e Andrea Manzi.
Con bando pubblicato in G.U.U.E. il 26 settembre 2021, Consip ha indetto una procedura aperta, finanziata con i fondi del PNRR, per l’affidamento di un accordo quadro - ex art. 54, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - avente ad oggetto la fornitura di “Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore” e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 3 - ID 2533”.
La gara, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 16 (con attribuzione di max 80 punti alla qualità e 20 punti al prezzo), è stata suddivisa in 2 lotti, con base d’asta complessiva di € 276.496.000,00 oltre I.V.A..
In relazione al lotto 1 - relativo a n. 154 “Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big Bore”, oggetto di un accordo quadro di durata annuale e con importo non superabile di € 129.052.000,00 oltre I.V.A. - si sono classificate nel seguente ordine GE Medical Systems Italia, Philips, Siemens, Canon e Fora.
Secondo la struttura tipica dell’accordo quadro – per natura atto a garantire una ripartizione dell’appalto anche fra i graduati diversi dal primo – è stato previsto, in favore dei cinque classificati, il diritto alla fornitura del seguente numero di macchine: 60 risonanze a GE; 42 risonanze a Philips; 28 risonanze a Siemens; 24 risonanze fra Canon e Fora, senza predeterminazione di quote.
Siemens ha gravato gli esiti del lotto 1, assumendo il diritto ad ottenere il primo posto e contestando a tal fine il merito tecnico dei giudizi espressi dalla Commissione, ovverosia sostenendo la pretesa non conformità dell’offerta di GE e/o dell’offerta di Philips a plurimi criteri di valutazione ponderale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di Consip e delle società controinteressate, liquidandole per ciascuna di esse nell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Maria Alessandra Bazzani - Amministrativisti Associati Studio Legale
Francesca Maria Colombo - Amministrativisti Associati Studio Legale
Giovanni Mania - Avvocati Associati
Stefano Bonatti - Bonatti e Associati
Lorella Fumarola - Bonatti e Associati
Andrea Manzi - Studio Legale Manzi e Associati