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Respinto il ricorso del Comune di Andria contro Italgas Reti S.p.A. relativo al canone di concessione


Pubblicato il: 10/10/2024

Nel contenzioso, il Comune di Andria è affiancato dall’avvocato Giuseppe De Candia; la società Italgas Reti Spa è difesa dall’avvocato Giuseppe Caia.

Il Comune di Andria ha chiesto la riforma della sentenza n. 932 del 2022 che, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla società appellata, ha annullato la determinazione dirigenziale n. 4355 del 30 dicembre 2015.

La determinazione dirigenziale gravata prescriveva l’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2015, a carico del concessionario Italgas s.p.a. (oggi Italgas Reti s.p.a.), ai sensi dell’art. 46 bis, comma 4, del d.l. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, e la correlata diffida dell’1 agosto 2018, avente ad oggetto il rimborso per l'anno 2015.

Il Comune di Andria deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, dell’art. 7, comma 5, c.p.a. nella parte in cui non ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.; per violazione dell’art. 7, comma 1, c.p.a. nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività degli atti amministrativi impugnati; per violazione dell’art. 46 bis del d.l. n. 159 del 2007, dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 273 del 2005, per difetto di motivazione sul tema dell’aggiornamento del canone concessorio nella parte in cui ha affermato che il canone di cui al citato art. 46 bis, comma 4, “può essere richiesto solo dai Comuni che, al termine delle precedenti concessioni, abbiano avviato le gare per il nuovo affidamento del servizio pubblico” e che “nel “Cruscotto bandi di gara” rinvenibile sul sito dell’ARERA, alla data della proposizione dell’odierno giudizio, non risultano avviate gare nella Regione Puglia e tanto meno lo erano nel 2015, anno cui si riferisce il presente contenzioso”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

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