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RTI S.p.A. vince il contenzioso legato all'applicazione del Reglamento deroghe dei canali televisivi


Pubblicato il: 10/10/2024

Nella vertenza, RTI S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimiliano Molino, Carla Previti e Giuseppe Rossi.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio l’odierna appellata invocava l’annullamento della delibera 236/15/Cons del 28 aprile 2015 recante: "provvedimento di rigetto della richiesta della società reti televisive italiane spa di deroga agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento, in opere cinematografiche di espressione originale italiana e di riserva di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte a fruizione congiunta di adulti e minori".

Il primo giudice accoglieva il ricorso, valutando il provvedimento impugnato carente di motivazione, atteso che da un confronto tra le istanze di deroga presentate dalla originaria ricorrente (ovvero dei presupposti in essa indicati ai fini della concessione della deroga) e la motivazione posta a fondamento dell’opposto diniego, emergeva che l’AGCOM avesse del tutto omesso di valutare gli ulteriori presupposti sui quali era fondata l’istanza in questione.

In particolare, non risultava che AGCOM, avesse effettuato le valutazioni imposte dall’art. 8, comma 3, della delibera 66/09/ CONS e dall’art. 4 della successiva delibera 186/13/CONS, previsioni che, nel limitare l’esercizio della discrezionalità nella valutazione delle istanze di deroga, impongono all’Autorità di ponderare “la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l’effettiva programmazione, la tipologia dell’offerta in chiaro o a pagamento, l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma”.

Infatti, secondo il primo giudice l’originaria ricorrente fondava le proprie istanze di deroga, non solo sul presupposto della mancata realizzazione degli utili, ma anche sulla incompatibilità degli obblighi imposti dall’art. 44 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 con le linee editoriali dei canali, sottolineando che la linea editoriale era caratterizzata da una specifica attenzione verso le tematiche “crime”, “detective story”, dell’azione e del noir con conseguente incompatibilità con la programmazione di film italiani recenti. Detta incompatibilità era evidenziata anche nell’istanza di deroga presentata per il canale “Top Crime”, nella quale si sottolinea che si tratta di un canale tematico “non rivolto in modo specifico ai minori né di alcun interesse per i medesimi”, ma di un canale che è rivolto in modo specifico “ a coloro che prediligono il giallo ed il poliziesco”. Anche con riferimento all’istanza di deroga per il canale “Mediaset Italia due” l’appellata precisava che il canale era “rivolto ad un pubblico maschile giovane” e che “pur presentando un’alternanza di generi televisivi (in particolare intrattenimento, sport, serie tv, film)” non è rivolto in modo specifico ai minori, ma “a coloro che, pur interessati ad una programmazione televisiva differenziata…prediligono l’azione, l’avventura, lo sport, i motori”.

Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’AGCOM, che ne lamenta l’erroneità in quanto il primo giudice avrebbe fatto confusione tra “tematicità del palinsesto” e “linea editoriale”, ossia (come sarà meglio dettagliato infra) tra i presupposti per l’ammissione dell’istanza di deroga e gli elementi che l’Autorità, ritenuta ammissibile tale istanza, valuta discrezionalmente ai fini dell’accoglimento della stessa.

Il TAR, in definitiva, avrebbe erroneamente affermato che – essendo le istanze di deroga fondate non solo sul presupposto della mancata realizzazione degli utili, ma anche sulla incompatibilità degli obblighi imposti dall’art. 44 del Testo Unico con le “linee editoriali” dei canali – l’Autorità avrebbe dovuto adeguatamente valutare, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, altresì, “la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l’effettiva programmazione, la tipologia dell’offerta in chiaro o a pagamento, l’effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma”, previsti all’art. 4, comma 2, del Regolamento deroghe. Nella fattispecie l’appellata avrebbe fondato la sua istanza di deroga sulla mancata realizzazione di utili nell’ultimo biennio quale unico requisito di ammissione, sicché l’Autorità non sarebbe stata tenuta a valutare l’eventuale sussistenza degli altri presupposti. Ciò nondimeno, l’Autorità avrebbe comunque ritenuto opportuno specificare che i canali “Iris” e “La5” non potevano ricadere nell’ambito di applicazione del requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del Regolamento deroghe (ossia, la “tematicità del palinsesto”), in quanto essi “presentano, come dichiarato dalla Società, una natura semi-generalista”. Pertanto, ritenute inammissibili le richieste di deroga, l’Autorità – del tutto correttamente – non avrebbe proceduto a valutarne il merito. Inoltre, la pronuncia impugnata sarebbe erronea per difetto di istruttoria anche nella parte in cui il giudice ha dichiarato che l’Autorità, nelle memorie presentate in giudizio, avrebbe per la prima volta affermato che la deroga non poteva essere accordata in ragione della natura non tematica (o semi-generalista) dei canali (per assenza del requisito della “programmazione dedicata per almeno il 70 per cento a temi specifici”), con conseguente asserita inammissibilità della motivazione postuma del provvedimento.

Infatti, la delibera n. 236/15/CONS, avrebbe comunque specificato che la Società difettava, altresì, dell’ulteriore requisito di ammissibilità dell’istanza previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del Regolamento deroghe, ossia del requisito della tematicità dei canali.

L’appello è infondato e non merita di essere accolto. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.