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Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di E2i Energie Speciali s.r.l.


Pubblicato il: 10/11/2024

Nel contenzioso, E2i Energie Speciali s.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Wladimir Francesco Troise Mangoni; il Comune di Celle di San Vito è assistito dall’avvocato Giacinto Lombardi.

Con il ricorso in appello, la E2i Energie Speciali s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 1539 del 2020 del Tribunale amministrativo per la Puglia che ne ha in parte dichiarato inammissibile, in altra parte respinto, il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Celle di San Vito (FG) di ingiunzione di somme per l’affrancazione e i canoni di legittimazione di un terreno gravato da usi civici su cui insiste una sottostazione elettrica riferibile alla stessa E2i, nonché avverso gli atti correlati.

S’è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune di Celle di San Vito.

Con atto depositato il 26 settembre 2024 l’appellante ha dichiarato di “rinuncia[re] formalmente all’impugnativa”, attesa la transazione raggiunta col Comune, e chiesto “che il ricorso in appello sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, domandando la compensazione delle spese di lite”.

Il Comune ha a sua volta aderito a tale richiesta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.