Patronato ENAPA vince il contenzioso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Pubblicato il: 10/12/2024
Nel contenzioso, Patronato ENAPA è affiancato dagli Avvocati Marta Mengozzi e Salvatore Alberto Romano.
A seguito di ispezione condotta in data 27 novembre 2013 presso i locali del Patronato ENAPA di Albenga, la Direzione Territoriale del Lavoro di Savona rilevava l’insussistenza del requisito organizzativo di cui al punto c) della Circolare ministeriale n. 1/2011 del 13 gennaio 2011 rappresentato dall’assegnazione di personale comandato nei limiti minimi prestabiliti dall’art. 7, comma 5, D.M. n. 196/2008: omissione comportante il mancato riconoscimento, ai fini dell’erogazione del finanziamento ministeriale, del punteggio organizzativo e del punteggio attività relativamente all’anno 2012.
Il citato verbale veniva dal Patronato impugnato con ricorso ex art. 10, comma 4, del D.M. n. 193/2010 datato 20 dicembre 2013 allegando che presso la sede ENAPA di Savona risultavano impiegate 2 unità a tempo pieno ed una unità a tempo parziale oltre al Responsabile Provinciale,
Il gravame veniva respinto dal con determinazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento del 14 marzo 2014 che confermava l’impossibilità di riconoscere le componenti di punteggio invocate.
I citati atti venivano impugnati dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 7358/2014 R.R., respinto con sentenza n. 5124 del 3 maggio 2021 ritenendo, conformemente all’indirizzo consolidato della Sezione, che l’art. 7, comma 5, lett. c) del D.M. n. 193/2008, laddove prevede che la sede provinciale debba «avvalersi di almeno due operatori, … di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa» e «osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali» debba interpretarsi nel senso che il requisito non si riferisca alla «mera inclusione nella pianta organica» ma alla presenza del personale in sede durante l’orario di apertura al pubblico garantendo altresì «la presenza stabile nei suddetti luoghi» del Responsabile.
La sentenza veniva impugnata con appello depositato il 17 dicembre 2021 deducendone l’erroneità per: 1. «Violazione o falsa applicazione dell’art. 7, commi 5 e 13, del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193. Violazione o falsa applicazione della circolare Min. Lavoro n. 10/2012. Contraddittorietà. Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti» e in subordine «Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento dei fatti. Contraddittorietà con le risultanze istruttorie»; 2. «Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento. Lesione dell’affidamento. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento. Violazione del principio di buona fede».
Il Ministero si costituì in giudizio il 20 dicembre 2021 sviluppando sinteticamente le proprie difese con memoria depositata 1° settembre 2024 con la quale sosteneva la correttezza della determinazione assunta.
L’appellante replicava alle avverse difese con memoria depositata il 12 settembre 2024.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida ni € 3.000,00.