Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello di Eni Rewind S.p.A.
Pubblicato il: 10/9/2024
Nel contenzioso, Eni Rewind S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano Grassi e Francesco Grassi. La Provincia di Mantova è assistita dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi; Edison S.p.A. è difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata.
La Società Eni Rewind s.p.a. ha chiesto la riforma delle sentenze del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1040 del 6 dicembre 2021 e n. 523 del 6 luglio 2020 relative ad attività ambientali nella Area dei c.d. “Cumuli di Area N” all’interno del SIN Laghi di Mantova e Polo Petrolchimico.
In particolare le predette sentenze hanno respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto da Syndial S.p.A. - cui subentrava Eni Rewind S.p.A. - avverso i seguenti provvedimenti: la nota del Mattm con la quale l’Amministrazione riteneva di non autorizzare il Piano di Caratterizzazione trasmesso dalla Società; la nota della Provincia di Mantova del 12 dicembre 2019 nella misura in cui potesse essere intesa come riconoscimento della sussistenza dell’obbligo della Società di procedere alla rimozione dei materiali presenti nell’area; la nota del Mattm con cui il Ministero aveva diffidato Eni Rewind s.p.a. ed Edison s.p.a. alla rimozione del materiale costituente i cumuli.
Con memoria depositata in data 15 luglio 2024 Eni Rewind s.p.a. ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito dell’appello in quanto, nelle more della definizione del giudizio, con spirito di collaborazione e improntando la propria condotta alla massima tutela ambientale, avrebbe portato comunque avanti gli interventi nella zona dello Stabilimento di Mantova denominata Cumuli di Area N, anche in coordinamento con Edison.
La rimozione di tutti i materiali costituenti i Cumuli di Area N sarebbe stata completata nel giugno del 2022.
La Provincia di Mantova, il Ministero della Transizione Ecologia ed Edison s.p.a. nulla hanno opposto alla predetta memoria né hanno dichiarato di avere interesse alla decisione dell’appello.
Tanto premesso, preso atto del venire meno dell’interesse alla decisione del merito del gravame, il presente giudizio deve essere definito mediante sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, tenuto conto che la rimozione dei materiali è stata comunque completata dalla appellante e da Edison s.p.a.