Respinto il ricorso di Aurea Salus S.r.l. contro l’A.S.L. di Bari
Pubblicato il: 10/10/2024
Nel contenzioso, Aurea Salus S.r.l. è affiancata dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani; Azienda Sanitaria Locale Bari è assistita dall'avvocato Filippo Panizzolo.
Aurea Salus S.r.l., struttura privata accreditata con il SSR per l’erogazione di prestazioni riabilitative residenziali e domiciliari ex art. 26 della Legge n. 833/78, chiede la riforma della sentenza in n. 799/2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso volto all’annullamento del contratto per adesione, sottoscritto tra la ricorrente e la ASL Bari il 27-28 luglio 2026 e avente ad oggetto “erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo, residenziale, domiciliare (ex art. 26 L. 833/78) da parte di strutture operanti in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2016”.
Il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l’accordo, la cui sottoscrizione non è in contestazione, prevedeva, all’art. 9 comma 4, la cosiddetta clausola di salvaguardia (recante l’espressa rinuncia della struttura sanitaria alla contestazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa), la cui legittimità è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza.
Con l’appello in trattazione, Aurea Salus s.r.l. lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado poiché, per un verso, l’art. III dell’accordo transattivo sottoscritto in data 29.06.2018 –nel riconoscere che l’intervenuta transazione non avrebbe inciso né sui diritti di azione dei contraenti né sui giudizi pendenti - ha determinato un’effettiva rinuncia della ASL ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 9, comma 4, del contratto per l’anno 2016 e, per altro verso, il gravame-contrariamente a quanto affermato dal TAR, era certamente procedibile per le censure sub B) del ricorso introduttivo (pagg. 33 e ss.), vale a dire quelle riguardanti i vizi autonomi delle determinazioni di contratto che non avevano alcuna connessione con i contenuti e le censure parallelamente espresse nei confronti dello schema-tipo regionale, tenuto conto che la clausola di salvaguardia attiene unicamente ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa.
Si è costituita in giudizio l’ASL Bari che resistito al gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento a favore della Azienda Sanitaria di Bari delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.