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Il CdS riforma la sentenza di primo grado nel contenzioso tra ENAC, Alitalia ed Aeroporti di Roma


Pubblicato il: 10/11/2024

Nella vertenza, Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è assistita dagli avvocati Marcello Clarich, Giuliano Fonderico, Stefania Bariatti; Aeroporti di Roma S.p.A. è difesa dagli avvocati Paola Conio, Luca Leone.

Con il ricorso introduttivo del primo grado Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, ha impugnato la deliberazione di ENAC n.27438 del 24 aprile 2009 di rideterminazione dei limiti massimi di connessione ai costi dal 2006 in poi (sovraprezzo richiedibile dai gestori aeroportuali per i servizi di rifornimento di carburante da parte delle compagnie petrolifere) e degli atti ad esso antecedenti.

Con la sentenza n. 6802/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari di rito, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato

L’appellata sentenza ha osservato, in particolare, che la delibera impugnata ripropone sostanzialmente il criterio censurato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1416/2009, ovvero il criterio che rapporta la determinazione delle c.d. royalties carburanti parametrandole ai metri cubi di carburante erogato, parametro che costituisce un dato per definizione variabile e fluttuante e che, inoltre, non è di per sé indicativo dell’andamento dei costi variabili di gestione sostenuti dai gestori aeroportuali, andamento che l’ENAC ha lasciato indimostrato.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’ENAC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sugli appelli incidentali, così provvede: accoglie l’appello principale di Aeroporti di Roma S.p.A.; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06802/2020, dichiara irricevibili, per tardività, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed i motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2011; dichiara inoltre inammissibili i motivi aggiunti depositati il 14 novembre 2011; dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello principale nonché l’appello incidentale proposto da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in liquidazione; compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado.