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Risolti gli aspetti controversi della convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Legnano e la società Five S.r.l.


Pubblicato il: 10/12/2024

Nel contenzioso, Five S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bruno Bianchi; il Comune di Legnano è assistito dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino.

La società appellante è proprietaria, in Comune di Legnano, viale Sabotino, di un edificio originariamente assentito come stabilimento produttivo. Nel 2005 e nel 2007 ha avviato tre distinte pratiche edilizie per ottenere il mutamento di destinazione d’uso commerciale in relazione e tre porzioni del fabbricato.

In esito alle richieste, valutate favorevolmente, il Comune chiedeva di addivenire a convenzione urbanistica, che veniva effettivamente sottoscritta il 23 dicembre 2009. Con tale convenzione la società cedeva gratuitamente al Comune un’area già utilizzata come parcheggio privato a servizio delle attività commerciali presenti nello stabile, a ciò al fine di soddisfare gli standard di parcheggi richiesti dallo strumento urbanistico; contestualmente si prevedeva che l’area ceduta veniva concessa in uso alla società per “l’utilizzazione a parcheggio pubblico per il corrispettivo di €. 10.000,00 euro “ annui, soggetti a rivalutazione automatica, con gli oneri di custodia, pulizia, illuminazione e manutenzione a carico di Five. Oltre a ciò la convenzione prevedeva anche il diritto di Five di costruire e mantenere, nel primo piano di un parcheggio interrato sottostante all’area ceduta, la proprietà superficiaria di una superficie a parcheggio di oltre 3200 mq., “che unitamente ad altro adiacente parcheggio che verrà realizzato (sempre a piano primo interrato) nell’area di proprietà dell’operatore, sarà per almeno complessivi metri quadrati 3.294 ..adibito ad uso pubblico a soddisfazione degli standard richiesti dall’art. 66 delle NTA, con modalità di apertura ed orari da concordarsi con l’Amministrazione con successivo atto specifico….”

Con nota del 12 novembre 2016 la società chiedeva al Comune la risoluzione della convenzione per mutuo consenso, oppure la revisione del canone, lamentando in n particolare che il parcheggio concessole in uso veniva di fatto utilizzato anche da parte di utenti di altri esercizi commerciali, ubicati in diversi fabbricati.

Il Comune, pur manifestando disponibilità ad addivenire a una revisione della convenzione, emetteva per gli anni 2017 e 2018 le fatture relative al pagamento del canone annuale, spiccando in seguito anche ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 4 RD n. 639/2010, portante la somma complessiva di e. 26.685,08.

La società ha spiegato opposizione a tale ingiunzione avanti al Tribunale di Busto Arsizio, che ha revocato l’ingiunzione, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2585 del 2020, la Corte definitivamente dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocando l’appellata sentenza.

Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, pertanto, la società riassumeva il giudizio a seguito della declinazione della giurisdizione da parte del giudice ordinario, sostenendo la nullità della convenzione per difetto di causa.

Il TAR per la Lombardia respingeva il ricorso.

Ha proposto appello la società.

Il Comune di legnano si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.