Inammissibilità del ricorso di Leonardo Servizi e Lavori contro AReAComm e CNS
Pubblicato il: 10/18/2024
Nel contenzioso, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori è affiancato dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente; Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza - Areacom è assistita dall'avvocato Alessandro Dioguardi; CNS - Consorzio Nazionale Servizi è difeso dall'avvocato Giuseppe Romano.
Con ricorso per revocazione il Consorzio Leonardo ha impugnato la sentenza n. 1691/2024 emessa il 20 febbraio 2024 dal CdS a definizione del giudizio di appello n. 9501/2023.
La contestazione rescindente investe la parte motivazionale e dispositiva con la quale l’appello del ricorrente è stato giudicato nullo e inammissibile poiché proposto in assenza di procura speciale alle liti conferita ai difensori.
Nella pronuncia si legge che la nullità deriva dal fatto che l’atto di appello è stato notificato via pec dal difensore senza che ad esso fosse stata allegata (nel medesimo plico digitale) la procura: da qui la ravvisata violazione del principio della contestuale notifica dei due atti (appello e procura) e la conseguente declaratoria di inammissibilità del mezzo processuale.
La parte ricorrente evidenzia due errori di fatto che avrebbero condotto il Giudice ad un’errata percezione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione: il primo errore consisterebbe nell’aver ritenuto che la procura speciale alle liti conferita prima della data di notifica dell’appello non fosse stata depositata in giudizio unitamente all’atto a cui si riferisce. Tale circostanza, su cui si sarebbe fondato il successivo iter logico della sentenza gravata, troverebbe chiara smentita nel risultando dallo stesso incontrovertibilmente che la procura è stata regolarmente depositata in atti; il secondo errore di fatto consisterebbe nell’aver fatto confusione tra la procura dell’atto di appello e quella rilasciata dall’odierno ricorrente ai propri difensori in funzione della richiesta di superamento dei limiti dimensionali che aveva preceduto la proposizione dell’appello, dando luogo all’apertura di un precedente e distinto fascicolo telematico, contraddistinto da specifico numero di r.g.. Il Collegio avrebbe improvvidamente sovrapposto il contenuto dei due mandati, giungendo a concludere che l’unica procura rinvenibile in atti sarebbe solo quella accessoria alla richiesta di superamento dei limiti dimensionali.
Resistono al ricorso per revocazione, passato in decisione all’udienza del 19 settembre 2024, il CNS-Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza-Areacom.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti le spese di lite che liquida per ciascuna di esse nell’importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.