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Inammissibilità del ricorso di Arriva Italia S.r.l. contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta


Pubblicato il: 10/16/2024

Nel contenzioso, Arriva Italia e la sua incorporata Società Autoservizi Valle D'Aosta sono affiancate dall'avvocato Carlo Colapinto; la Regione Autonoma Valle d'Aosta è assistita dall'avvocato Francesco Saverio Marini.

Con ricorso promosso dinanzi al TAR Valle D’Aosta, la Società Autoservizi Valle D'Aosta - SAVDA s.p.a. ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della Regione Valle d’Aosta agli obblighi di adeguamento annuale delle tariffe del trasporto pubblico locale ex art. 40, della legge regionale n. 32 del 1982, per gli anni 1982 -1997, ed ex art. 22 della Legge regionale n. 29 del 1997 per gli anni 1997 – 2001, nonché la condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 78 del 2003, il TAR valle D’Aosta ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rigettando altresì l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

Avverso tale pronuncia giudiziale SAVDA s.p.a. ha interposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1513/09, a parziale riforma dell’appellata sentenza, ha accertato la sussistenza dell’obbligo, per la Regione Valle D’Aosta, di adeguare annualmente le tariffe per i periodi non disciplinati dai provvedimenti già adottati e comunque divenuti inoppugnabili, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria.

A seguito di tale pronuncia giudiziale, e sul presupposto della non completa attuazione dei relativi obblighi da parte dell’Amministrazione, la società ha proposto cinque ricorsi in ottemperanza Nell’ambito dei predetti giudizi, il Consiglio di Stato ha chiarito il contenuto conformativo della pronuncia di cognizione, affermando l’obbligo della Regione di adottare “specifici provvedimenti motivati all’esito di procedimenti finalizzati all’acquisizione di tutti gli elementi istruttori richiesti dalla normativa regolatrice la materia”.

La Regione, in esecuzione di quanto richiesto dal Consiglio di Stato, ha esperito nuovamente istruttoria, avviando specifici procedimenti e, con D.G.R. n. 1161 del 2016, ha determinato anno per anno le tariffe del trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta per il periodo 1982-1986 e per il periodo 1997-2001.

Con sentenza n. 4654 del 2017, il Consiglio di Stato ha respinto l’ulteriore ricorso in ottemperanza presentato dalla SAVDA s.p.a. avverso il provvedimento in esame, evidenziando la piena esecuzione del giudicato da parte della Regione. Con riferimento ai motivi di illegittimità della D.G.R. n. 1161 del 2016, proposti in via subordinata dalla società, il Collegio ha disposto la conversione del rito in ordinario, con onere di riassunzione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Valle D’Aosta.

La società SAVDA s.p.a. ha così riassunto il giudizio dinanzi al TAR Valle D’Aosta, riproponendo i motivi n. 4 e n. 5 del ricorso originario avverso la delibera di Giunta Regionale n. 1161 del 2 settembre 2016, chiedendo la condanna della Regione al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.689.626,51, oltre accessori.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8518/23 ha respinto l’appello, condannando altresì l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellata.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha esperito l’odierno ricorso per revocazione, deducendo, quanto alla fase rescindente, l’errore revocatorio compiuto dal giudice di appello, il quale – in thesi – non avrebbe esaminato i motivi di gravame eccedenti i limiti dimensionali stabiliti dal codice del processo amministrativo, nonostante l’assenza di detto superamento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.