Respinto il ricorso di Setten Genesio S.p.A. in relazione all'appalto dei lavori per la Nuova Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova (PD)
Pubblicato il: 10/19/2024
Nel contenzioso, Setten Genesio S.p.a. è affiancata dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Alfredo Biagini; l'Azienda Ospedale - Università di Padova è difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago e Andrea Manzi.
La Setten Genesio S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. e Malvestio Diego di Malvestio Diego & C. S.n.c., ha chiesto al Tar Veneto l’annullamento “della nota dell'Azienda intimata prot. 0019324 del 16 marzo 2023, nonché del Parere di data 1 marzo 2023, trasmesso con la medesima nota, reso dal Collegio Consultivo Tecnico nominato nell'ambito dell'appalto dei “Lavori di realizzazione della Nuova Pediatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova (PD)” (Commessa 1595)”, lamentando che l’Azienda Ospedale - Università di Padova avrebbe erroneamente applicato nei suoi confronti le norme recate dall’articolo 26 (“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”) del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione all’esecuzione del nuovo edificio di Pediatria dell’A.O., di cui la società, nella qualità indicata, era stata incaricata a seguito dell’aggiudicazione in suo favore della relativa procedura di evidenza pubblica per l’importo di € 34.712.182,51 per lavori e € 1.446.649,01 per oneri della sicurezza, con contratto stipulato il 15 marzo 2022 e soggetto ad alcune varianti in corso d’opera.
Con sentenza 23 gennaio 2024, n. 104, il Tar Veneto, Sezione II, ha rigettato il ricorso.
Con appello notificato e depositato in data 11 aprile 2024, la Setten, in proprio e nella qualità citata, ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la decisione indicata, affidando il proprio gravame a tre motivi di censura, articolati in vari profili di doglianza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 3002/2024), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere in favore dell’Amministrazione appellata le spese del grado, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori.