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Il CdS respinge l'appello di Eco Eridania in materia di smaltimento rifiuti


Pubblicato il: 10/12/2024

Nel contenzioso, Eco Eridania S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Cairoli e Riccardo Salvini; Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila è assistita dall'avvocato Antonella Faieta.

La questione controversa riguarda l’individuazione delle modalità cui dare ottemperanza alla sentenza n. 14 del 12 gennaio 2023 del Tar per l’Abruzzo.

La decisione riguarda, per la parte di interesse, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo, l’accoglimento della domanda di annullamento introdotta con il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, l’annullamento della richiamata deliberazione n. 1606 dell’8 settembre 2022 del direttore generale della ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila e il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Al fine dell’esecuzione della richiamata decisione Tar 14/2023 l’ASL ha adottato la delibera 1128 del 31 maggio 2023 con la quale ha preso atto della prosecuzione della prestazione da parte del RTI Eco Eridania/ Di Nizio, quale effetto della sua volontaria adesione alla proroga alle condizioni originarie a far data dal 1/4/2022 al 31/12/2022 nonché ha proceduto all'adeguamento delle tariffe richiesto dalla Eco Eridania, in qualità di mandataria del RTI, nei soli limiti degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd. FOI) pubblicati dall'ISTAT.

Con la decisione ora oggetto di appello (sentenza n.137/2024), il Tar ha deciso quanto segue: la sentenza 14/2023 non ha previsto di riconoscere alla ricorrente le condizioni economiche che con il ricorso la stessa pretende né, addirittura, che il servizio venisse attribuito alla stessa; la A.S.L. non ha disposto alcuna proroga del servizio, essendosi la stessa limitata a prendere atto di una situazione di fatto, ossia della circostanza che il Raggruppamento stava proseguendo nello svolgimento del servizio per una “sua voluntaria adesione alla proroga alle condizioni originarie”;

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.