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Il CdS respinge il ricorso di Masotina S.p.A. contro AGCM


Pubblicato il: 10/14/2024

Nel contenzioso, Masotina S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola Ceraolo e Laura Sini; Iren Ambiente S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Crisafulli e Piero Fattori.

La società Masotina S.p.A. ha avanzato ricorso avanti il Tar per il Lazio il provvedimento n. 28320 C12292 del 28 luglio 2020 dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei confronti di Iren Ambiente S.p.A. (Iren) con cui l’Autorità ha deliberato “di non avviare l'istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90” in merito alla acquisizione del controllo esclusivo di I. Blu S.r.l. da parte di Iren Ambiente S.p.A.

Al riguardo, si rileva che, con comunicazione del 17 aprile 2020, la società Iren Ambiente S.p.A. notificava all’Antitrust, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, Legge n. 287/90, l’operazione di concentrazione avente ad oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo di I. Blu S.r.l. L’Autorità provvedeva a pubblicare sul proprio sito internet l’avviso con il quale comunicava l’avvenuta notifica dell’operazione di concentrazione, al fine di sollecitare eventuali osservazioni di terzi.

La stessa Autorità, rilevata l’incompletezza di talune informazioni fornite da Iren, con comunicazione del 10 giugno 2020, chiedeva alla società di integrare il rapporto informativo, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, DPR n. 217/1998. Iren provvedeva ad adempiere all’incombente.

Seguiva l’adozione del provvedimento impugnato, con il quale l’Autorità deliberava di non avviare l’istruttoria, ritenendo che l’operazione di concentrazione notificata non comportasse alcuna costituzione, o rafforzamento, di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare, o ridurre in modo sostanziale e durevole, la concorrenza.

Con la sentenza n. 601/2023 il Tar adito ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.