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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul contenzioso ABS Technology S.r.l. contro il Comune di Ariano Irpino


Pubblicato il: 10/15/2024

Nel contenzioso, la società ABS Tecnology S.r.l. è affiancata dall'avvocato Rossella Verderosa.

La società A.B.S. Tecnology s.r.l., ha avanzato istanza per l’ottemperanza, della sentenza del Consiglio di Stato n.9932/ 2023.

In sede di ricorso di primo grado esponeva che il Comune di Ariano Irpino, con determinazione n. 51 del 3 marzo 2015, aveva approvato il “Bando di gara per l’assegnazione in diritto di proprietà di lotti del Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in contrada “Camporeale” fissando il termine ultimo per il deposito delle istanze al 16 marzo 2015.

Con determina n. 62 del 19 marzo 2015, alla scadenza del predetto termine, essendo risultati liberi numerosi lotti, il predetto Comune ha approvato un avviso pubblico volto all’assegnazione dei suddetti lotti “a sportello”, reiterando successivamente, con determinazione n. 115 del 20 maggio 2015, il medesimo avviso.

In data 19 gennaio 2017 la società, avendo interesse alla realizzazione di un impianto produttivo per il “trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica” nell’ambito di detta area, ha depositato istanza di assegnazione di alcuni dei lotti rimasti liberi; il Comune di Ariano Irpino, con delibera della Giunta n. 23 del 13 febbraio 2018, ha manifestato la volontà di non concedere i lotti richiesti in proprietà e con successivo provvedimento del Dirigente dell’Area Finanziaria - S.U.A.P. - prot. n. 4683 del 15 febbraio 2018, ha respinto l’istanza di assegnazione.

Detto diniego è stato impugnato da A.B.S. Tecnology s.r.l. innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale per la Campania che lo ha respinto; in sede di appello con la sentenza ottemperanda di questo Consiglio, sezione IV n. 9932/2023, il ricorso di A.B.S. Tecnology s.r.l. è stato accolto sulla scorta, tra l’altro, delle seguenti argomentazioni: 

Nel merito, l’Amministrazione comunale è chiamata solo ad accertare che sussistano i requisiti prescritti dal Regolamento del PIP e che vi sia la compatibilità urbanistica dell’insediamento proposto; tale Piano non ha previsto alcuna limitazione ovvero esclusione relativamente alle attività produttive ammissibili nella zona di cui trattasi; il divieto di localizzazione di nuovi siti di “smaltimento finale” nel Comune di Ariano Irpino, recato dall’art. 3, comma 1 – bis, del d.l. n. 61 del 2007, non trova applicazione al caso in esame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione, nominando commissario ad acta il Prefetto della provincia di Avellino, con facoltà di delega ad un qualificato dirigente del medesimo ufficio in caso di inottemperanza del Comune di Ariano Irpino.

Il Comune è condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.000, oltre accessori di legge.