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Respinto l'appello di Vox Media S.r.l. relativo alla realizzazione di murales temporanei a Milano


Pubblicato il: 10/16/2024

Nel contenzioso, Vox Media S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Alessandra Montagnani Amendolea.

La questione controversa riguarda la realizzazione di murales temporanei e l’esigenza che la stessa sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica ovvero ricada negli interventi esenti sulla scorta di quanto dispone il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

In particolare l’appellante ha impugnato l’atto di diniego di autorizzazione paesaggistica per l'esposizione pubblicitaria (tipo murales) da realizzarsi su un edificio sito in Milano, Via Lazzaro Spallanzani n. 18, espresso dal Comune di Milano con provvedimento rep. AP n. 99.U del 23 marzo 2023.

Avverso il diniego operato dal Comune appellato, l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar che lo ha rigettato.

Propone ora appello per il seguente unico motivo: Errores in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e allegato A). Violazione e falsa applicazione della D.G.R. n. 7/19219 del 29 ottobre 2004. Violazione art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà manifesta e violazione del legittimo affidamento.

Nel merito, occorre poi rilevare che la fattispecie dei murales non è sussumibile nelle categorie richiamate in quanto l’intervento sugli intonaci (di cui sub A 2) va eseguito in conformità al piano dei colori se esistente e comunque nel rispetto “delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”; è evidente che un murales recante una pubblicità - per quanto possa essere armonizzato come la relazione paesistica allegata all’istanza cerca di dimostrare - non può di per sé rispettare le caratteristiche richiamate dal d.P.R. 31/2017 essendo un elemento di per sé estraneo ed autonomo rispetto alla semplice tinteggiatura della facciata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Milano, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge; spese compensate quanto agli intervenienti Biraghi.