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Persidera S.p.A. vince l'appello contro ARPAT e il Comune di Molazzana


Pubblicato il: 10/17/2024

Nel contenzioso, Persidera S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Mangialardi; ARPAT è assistita dall'avvocato Michela Simongini.

La società Persidera S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tar Toscana n. 643/2020, con cui è stato rigettato il ricorso proposto contro il parere negativo, con cui l'ARPAT ha comunicato a Persidera S.p.a. di ritenere non conforme alla normativa la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dalla società per lo spostamento dei propri canali digitali 32, 33, 42, 47 e 55 UHF, ubicati in località Rossole, nel Comune di Molazzana, presso altro traliccio situato nella medesima località.

La società odierna appellante impugnava la sentenza n. 643 del 2020 del Tar Toscana, recante il rigetto dell’originario gravame.

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 643 del 2020 del Tar Toscana, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso il provvedimento datato 19 febbraio 2016, con il quale l'ARPAT ha comunicato a Persidera S.p.a. parere negativo in relazione alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla società per lo spostamento dei propri canali digitali 32, 33, 42, 47 e 55 UHF, ubicati in località Rossole, nel Comune di Molazzana, presso altro traliccio situato nella medesima località.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar respingeva il ricorso, aderendo all’interpretazione della parte pubblica per cui la possibilità di utilizzare l’istituto della S.C.I.A. per lo spostamento di un impianto, basata sull’individuazione della potenza complessiva dell’impianto ai sensi dell’art. 87, comma 3 ult. parte del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 uguale od inferiore ai 20 Watt, si deve riferire alla potenza complessiva dell’impianto.

L’appello è fondato. Invero, già in termini letterali, nello schema della disposizione in esame l’utilizzabilità del modulo semplificato della s.c.i.a. è legato ad un impianto in relazione al quale è previsto che il limite di 20 W sia riferito alla singola antenna, come nel caso di specie.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando l’atto con esso impugnato.