Rigettato il ricorso della Provincia di Brescia contro Systema Ambiente S.p.A.
Pubblicato il: 10/19/2024
Nel contenzioso, Provincia di Brescia è affiancata dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi; Systema Ambiente s.p.a. è assistita dagli avvocati Francesco Bellocchio, Avilio Presutti, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini; Gedit s.p.a. è affiancata dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone.
La Provincia di Brescia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia - sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. 326/2023.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla parte appellata, dopo aver dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio, ha annullato il provvedimento della provincia n. 1045 del 2022 recante diniego dell’istanza di modifica proposta dalla stessa, avente ad oggetto lo sfruttamento dell’intera volumetria autorizzata per la discarica da lei gestita nel territorio del Comune di Montichiari.
La parte, a supporto del gravame, espone le seguenti circostanze: con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte appellata ha impugnato il provvedimento n.163371/2021, con cui il Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile della Provincia di Brescia ha comunicato il rigetto del progetto di variante per la discarica di rifiuti in Comune di Montichiari, gestito in forza di AIA n. 1427/71; con il provvedimento era respinta la domanda di adeguamento del sistema di copertura, per ottenere il raggiungimento della capacità volumetrica autorizzata, non ottenibile per la minore capacità della discarica riscontrata in corso di esercizio, a causa dei maggiori cedimenti della barriera di impermeabilizzazione del fondo ed al rispetto di quote di fine conferimento, al volume di materiale ingegneristico utilizzato per la formazione di coperture giornaliere e piste di servizio, nonché ai cedimenti dei bacini 1,2, 3 e 4 e ai cedimenti attesi di quelli nn. 5, 6, 7 e 8.
La parte appellata qualificava la variante come non sostanziale, quindi non soggetta alle procedure degli artt. 29 ter e quater d. lgs. n. 152/06 per le modifiche sostanziali, perché, oltre a non comportare l’aumento del volume autorizzato, avrebbe generato miglioramenti prestazionali e di tutela ambientale, per l’inserimento di un geo-composito drenante nella parte sommitale della copertura.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese.