Rigettato il ricorso di Systema Ambiente S.p.A. per l'ampliamento della discarica di rifiuti nel Comune di Montichiari
Pubblicato il: 10/21/2024
Nel contenzioso, Systema Ambiente S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Avilio Presutti e Alberto Cappellini; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Piera Pujatti; Provincia di Brescia è assistita dall'avvocato Magda Poli; Comune di Montichiari è assistito dagli avvocati Mauro Ballerini e Marco Ciapponi.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento dell'Atto Dirigenziale n. 641/2017 dell’8 marzo del 2017 del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, che ha rigettato l'istanza di ampliamento della discarica di rifiuti sita in Comune di Montichiari, località Cascina Casalunga di Vighizzolo.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze di fatto: il progetto di ampliamento proposto prevedeva un aumento di volumetria di circa 190.000 metri cubi, la cui realizzazione non comportava l’aumento del perimetro dell’area interessata dall’impianto, trattandosi di un mero rimodellamento della sommità dell’invaso; a fondamento del diniego sono state poste le previsioni del P.R.G.R. approvato con delibera n. X/1990/2014 che ha introdotto un nuovo criterio escludente, denominato fattore di pressione, che impedisce la realizzazione di discariche nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la volumetria degli impianti esistenti e la superficie territoriale su cui l’impianto ricade, in luogo del previgente criterio, fondato esclusivamente sul dato superficiario, previsto dalla precedente pianificazione; in particolare il provvedimento impugnato si fonda sulla previsione transitoria di cui al par. 14.6.3. dell’appendice 1 alle NTA del P.R.G.R. che, in attesa della definitiva determinazione della Giunta regionale del fattore di pressione, prescriveva che non potessero essere autorizzati né nuovi impianti, né modifiche di quelli esistenti, nei territori nei quali la realizzazione del progetto fosse suscettibile di comportare il superamento della soglia-limite del suddetto rapporto, pari a 160.000 metri cubi per chilometro quadrato, o nei territori ove tale soglia risultasse già superata;
La parte appellante proponeva ricorso avverso il diniego, deducendo la violazione e l’erronea interpretazione delle disposizioni delle NTA del P.R.G.R. (in particolare, l’art. 13 comma 4 delle NTA e il par. 14.6.3 dell’appendice 1 alle medesime NTA); in subordine, l’illegittimità di queste ultime per contrasto con la normativa nazionale e regionale; in pendenza del ricorso, la Regione Lombardia adottava la D.G.R. n. X/7144/2017 del 2 ottobre del 2017 con la quale determinava in via definitiva le soglie limite del fattore di pressione; infine, sempre con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnata anche la D.G.R. X/7680 del 20 febbraio del 2018, con cui la Regione, nell’apportare chiarimenti e precisazioni alle NTA aveva richiamato le previsioni del P.R.R. approvato con le ricordate DD.GG.RR. n. X/1990/2014 e n. X/7144/2017.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.