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Accolto il ricorso di Aimeri Ambiente S.r.l. per la revisione dei prezzi di servizio


Pubblicato il: 10/22/2024

Nel procedimento, Aimeri Ambiente S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Todisco; il Comune di Alassio è assistito dall'avvocato Simone Contri.

Con l’originario ricorso di primo grado, la società ricorrente AIMERI AMBIENTE SRL (che ha incorporato la società PONTICELLI SRL, giusta atto di fusione del 18.12.2012) esponeva di aver svolto il servizio di igiene urbana per il comune di Alassio, dapprima in virtù dei contratti rep. n. 6312 del 21.8.2009 (dal 17.7.2009 al 16.1.2010), rep. n. 6326 del 12.2.2010 (dal 17.1.2010 al 16.1.2013), e, successivamente, in forza delle proroghe via via disposte con la determinazione dirigenziale n. 604 del 31.12.2012 (dal 17.1.2013 al 16.3.2013) e con le ordinanze contingibili e urgenti del commissario straordinario del comune n. 65 del 13.3.2013 (dal 17.3.2013 al 30.4.2013) e n. 94 del 24.4.2013 (dall’1.5.2013 fino all’aggiudicazione definitiva alla ditta vincitrice dell’apposita gara nel frattempo esperita, cioè fino al 14.7.2013). Quindi, lamentava di avere, terminata l’attività, sollecitato invano il comune a riconoscere la revisione dei prezzi.

Con l’impugnazione oggetto del presente gravame la società originaria ricorrente ha proposto appello (depositato il giorno 16.12.2020) articolato in più motivi di ricorso, con il quale afferma: l’erroneità della sentenza appellata a fronte di errores in procedendo e in iudicando, in violazione degli artt. 24 e 27 Cost. e dell’art. 34 c.p.a., in combinato disposto con gli artt. 99 e 112 c.p.c., con conseguente travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità e contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione di prove, perplessità, ingiustizia manifesta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda originaria va dichiarata in parte improcedibile ed in parte infondata.