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Il Consiglio di Stato conferma l'annullamento della procedura di gara per la gestione energetica e tecnologica integrata degli impianti Sanitari della Regione del Veneto


Pubblicato il: 10/22/2024

Nel procedimento, Azienda Zero della Regione Veneto è affiancata dall'avvocato Luigi Garofalo; Enenso S.r.l. non è costituita in giudizio; Gemmo S.p.a. è difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; Siram S.p.a. è difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman; Guerrato S.p.a. non è costituita in giudizio; Consorzio Stabile CMF è difeso dagli avvocati Stefano Baccolini, Francesco Gesess, Edward W.W. Cheyne e Giorgio Vercillo.

Le sentenze nn. 417, 418 e 419 del TAR Veneto, appellate nei giudizi riuniti, hanno accolto altrettanti ricorsi, e relativi motivi aggiunti, proposti, rispettivamente, da Enenso S.r.l., da Guerrato S.p.a e dal Consorzio Stabile CMF per l’annullamento della deliberazione n. 613/2023 del 4 ottobre 2023, assunta dal Direttore generale di Azienda Zero, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS); conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 21089 del 02/08/2023”, comunicata al ricorrente il 6 ottobre 2023, che, con riferimento al procedimento avviato su istanza della ricorrente, “rigetta” “le istanze di ENENSO S.r.l.”.

Il T.A.R. ha quindi annullato l’impugnata deliberazione e dichiarato “l’intervenuta inefficacia di tutti gli atti relativi alla procedura di gara relativamente ai lotti nn. 1 e 2”

Nel merito, all’esito di ampia riflessione il TAR ha affermato la sostanziale unicità dell’appalto, accogliendo il ricorso di primo grado sulla base del rilievo che “il bando di gara non sia meramente un “tronco comune” dei cinque lotti, ma l’atto generale unico posto a fondamento degli stessi. Ne consegue che intervenuto l’annullamento dello stesso – (…), peraltro, per un vizio sostanziale e radicale come la mancanza dei CAM -, non può non derivare, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato più sopra ricordata, un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti gli atti di tutti i lotti in gara, i quali, sotto il profilo in questione, simul stabunt simul cadent, perché tutti dipendenti quale atto presupposto essenziale dal bando “unico” nel senso precisato. In senso contrario non può essere valorizzato l’eventuale vulnus del diritto di difesa eventualmente patito, nel caso concreto, da Gemmo spa e Siram spa (aggiudicatarie dei lotti in contestazione nn. 1 e 2) per non essere state chiamate nei giudizi di cui alle sentenze nn. 2795 e 2799/23. Infatti, per un verso, trattandosi di un vizio eventualmente concernente queste due decisioni le società controinteressate potrebbero e dovrebbero al più esperire gli strumenti a ciò preposti dall’ordinamento processuale (opposizione di terzo); per altro verso, dalla lettura di entrambe le predette decisioni e dall’esame delle decisioni di primo grado dell’intestato TAR - poi dalle prime riformate – risulta come in concreto sia Gemmo spa, che Siram spa, abbiano partecipato ad entrambi i giudizi”.

Analoghe statuizioni sono state rese dal TAR nei ricorsi proposti da Guerrato S.p.a e dal Consorzio Stabile CMF.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti gli stessi, rigetta gli appelli principali ed accoglie l’appello incidentale proposto da Guerrato S.p.a. nel giudizio n. 3334/2024, e per l’effetto conferma, con diversa motivazione, le sentenze impugnate.
Spese compensate.