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Improcedibilità dell’appello dell’Accademia Nazionale di Scherma


Pubblicato il: 10/22/2024

Nel contenzioso, l'Accademia Nazionale di Scherma è affiancata dagli avvocati Benedetta Lubrano e Filippo Lubrano; la Federazione Italiana Scherma è assistita dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Elisabetta Pistis; il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. è difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia.

La Accademia Nazionale di Scherma ha impugnato – chiedendone l’annullamento – la deliberazione della Federazione Italiana di Scherma del 29-30 aprile 2021, n. 132, con la quale sono state disposte l’istituzione e la regolamentazione della Scuola per la formazione e per l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali, in attuazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), nonché la deliberazione della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato il predetto regolamento.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – anche i comunicati n. 18 e 19 della Federazione Italiana Scherma, relativi alla sessione certificazione tecnici di II e III livello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.