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Accolto l'appello del Consorzio Collegamenti Veloci per l'infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi


Pubblicato il: 10/23/2024

Nel contenzioso, Consorzio Collegamenti Veloci è affiancato dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Enrico Gai; Regione Piemonte è difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è assistita dall'avvocato Luigi Piscitelli.

Il Consorzio Cociv, in qualità di contraente generale di RFI s.p.a. per la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea ferroviaria Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi”, ha impugnato la deliberazione n. 1-5386 del 18.07.2017, con cui la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha approvato il piano di reperimento dei materiali litoidi estratti con i lavori di scavo.

L’impugnazione è limitata alla parte in cui la delibera ha dettato la seguente prescrizione: “Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del “Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma” presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. e Trasporti”.

Successivamente, con nota del 30.03.2018, la Regione Piemonte, per il tramite della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha diffidato il Consorzio Cociv a presentare entro 60 giorni un project review del trasporto ferro/gomma che consentisse di risolvere le criticità di sicurezza e funzionalità trasportistica relativa al casello di Vignole Borbera.

Con motivi aggiunti notificati il 4.5.2018, il COCIV ha di conseguenza impugnato la suddetta diffida della Regione, nonché la successiva nota integrativa, in parte per illegittimità derivata dalla già impugnata prescrizione della DGR 1-5386/2017, e in parte per vizi autonomi, in quanto atti introduttivi di ulteriori prescrizioni pregiudizievoli e comunque esorbitanti dal Piano Cave già approvato, nonché per gli ulteriori profili di incompetenza del dirigente regionale ad imporre variazioni e integrazioni ad una deliberazione di Giunta Regionale e per mancata comunicazione di avvio del procedimento di adozione della suddetta diffida, sulla base di insussistenti ed indimostrate ragioni di celerità.

Con la sentenza n. 829 dell’11 dicembre 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati. Spese compensate.