Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sul ricorso di ALER Milano contro Del Bo S.p.A. e Del Vecchio S.r.l.


Pubblicato il: 10/23/2024

Nel contenzioso, ALER Milano è affiancata dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti; Del Bo S.p.A. è assistita dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; Komé S.r.l. è difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto; Del Vecchio S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Marcello Russo.

Del Bo S.p.A. e Del Bo Servizi S.p.A. hanno impugnato il provvedimento prot. DIST/APPA/AGGI/slm del 15 novembre 2023 con cui ALER Milano (Azienda Lombardia Edilizia Residenziale) con riferimento alla gara di cui al lotto 3 (CIG 9456754845) della “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss del D.lgs 50/16 e smi del servizio di conduzione a canone pronto intervento e reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi e servoscala), nonché dell’esecuzione degli interventi di manutenzione connessi al servizio, dell’ammodernamento degli impianti esistenti e della realizzazione di nuovi impianti ascensori per gli immobili di proprietà Aler Milano e/o gestiti dalla stessa siti in Milano e provincia”, ha comunicato l’esclusione dell’ATI ricorrente, miglior offerente, per non aver corredato l’offerta di un PEF asseverato da uno dei soggetti indicati dall’art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50/16, con aggiudicazione del lotto all’offerta del concorrente Del Vecchio S.r.l., chiedendo in particolare la declaratoria di nullità del disciplinare di gara nella parte in cui, all’art. 17, erroneamente considerando l’affidamento una “concessione” e non un “appalto” ha previsto che l’offerta dovesse essere corredata da un PEF (Piano Economico Finanziario) asseverato da uno dei soggetti indicati dall’art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria e per il subentro della deducente nell’aggiudicazione e nel contratto.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso con sentenza n. 1347 del 2024, appellata da Aler per i seguenti motivi di diritto: I. erroneità della sentenza nella parte in cui la gara è stata annullata nel suo complesso; ultrapetizione; II. erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso alla luce della contestazione della clausola immediatamente escludente di cui all'art. 17 del disciplinare; III. erroneità della sentenza in relazione al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza al bando; IV. erroneità della sentenza nel merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, come in motivazione. Spese del doppio grado compensate.