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Accolto l'appello della Camera di Commercio di Napoli, il Consiglio di Stato conferma l'esclusione di alcune organizzazioni imprenditoriali


Pubblicato il: 10/26/2024

Nel contenzioso, la Camera di Commercio di Napoli è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Messina; l'Associazione Compagnia delle Opere Campania è difesa dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa; Associazione Artigiani della Provincia di Napoli è rappresentata dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea.

I ricorsi in appello indicati in epigrafe sono tutti relativi alla procedura di rinnovo dell’organo consiliare della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli (di seguito solo “Camera di Commercio”), per il quinquennio 2023-2028.

In particolare, con il ricorso R.G. n. 1652/2024 la Camera di Commercio ha appellato la sentenza n. 664/2024, con la quale il T.A.R. per la Campania – sede di Napoli ha accolto i ricorsi proposti dall’Associazione “Compagnia delle Opere Campania” avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura di rinnovo dell’organo consiliare per i settori “artigianato”, “commercio”, “Industria con imprese”, “trasporti e spedizioni”, e “turismo”. L’Associazione era stata esclusa in quanto, secondo la Camera di Commercio, la dimensione regionale della stessa non le consentiva di partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, e, inoltre, l’adesione dell’Associazione al sovraordinato livello nazionale le precludeva la partecipazione ai sensi dell’art. 2, comma 6, del medesimo articolato normativo.

Con il ricorso R.G. n. 1653/2024 la Camera di Commercio ha appellato la sentenza n. 667/2024, con la quale il T.A.R. per la Campania ha accolto il ricorso di Confinprese Campania avverso la declaratoria di irricevibilità della domanda di partecipazione alla procedura per irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata a tale domanda e la ritenuta impossibilità di partecipare alla procedura stante la dimensione regionale dell’Associazione e la sua adesione al sovraordinato livello nazionale della Confederazione Cooperative.

Con il ricorso R.G. n. 1654/2024 la Camera di Commercio ha appellato la sentenza n. 668/2024, con la quale il T.A.R. per la Campania ha accolto il ricorso di Confcoperative – Unione regionale della Campania avverso la declaratoria di irricevibilità della domanda di partecipazione alla procedura per irregolarità della dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà allegata a tale domanda.

Con il ricorso R.G. n. 1656/2024 la Camera di Commercio ha appellato la sentenza n. 674/2024, con la quale il T.A.R. per la Campania ha accolto i ricorsi della Confederazione Generale Europea Datoriale – FEDERDAT avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura di rinnovo dell’organo consiliare per i settori “artigianato”, “commercio”, “Industria”, “servizi alle imprese”, “trasporti e spedizioni”, e “turismo”. L’Associazione era stata esclusa in quanto, secondo la Camera di Commercio, l’associazione era articolazione territoriale di una Confederazione di dimensione europea e sovranazionale, neppure rappresentata nel C.N.E.L.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti: i) accoglie i ricorsi in appello R.G. n. 1652/2024, n. 1653/2024 e n. 1656/2024, e, per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, respinge i relativi ricorsi di primo grado; ii) respinge il ricorso in appello R.G. n. 1654/2024; iii) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio, con riferimento ai ricorsi R.G. n. 1652/2024, n. 1653/2024 e n. 1656/2024, e del presente grado di giudizio, con riferimento al ricorso in appello R.G. n. 1654/2024.