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Accolto il ricorso di Ceva Logistics Italia Srl contro Hera Spa


Pubblicato il: 10/15/2024

Nel contenzioso, Ceva Logistics Italia Srl è affiancata dall’avvocato Marina Colombo; Hera Spa è assistita dall’avvocato Marco Anecchino.

La Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 370/2023, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione da parte della sentenza della Cassazione n. 8205 del 2 marzo 2022, ha accolto l’appello della Hera s.p.a.

Ricorre in cassazione la contribuente Ceva logistics s.r.l. con due motivi di ricorso (1- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art. 111, Costit. E 132 cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 62, d. lgs. 507 del 1993, art. 195, d. lgs., n. 152 del 2006, art. 14, d. lgs. n. 201 del 2011, art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, violazione d. lgs. 116 del 2020 e 16 del 2014, violazione regolamento Tares e Tari del Comune di Castel San Pietro Terme e della circolare M.E.F. del 12 aprile 2021, per aver sottoposto a tassazione tutte le aree senza escludere quelle esenti per legge indicate anche dalla sentenza rescindente della Cassazione);
 
Hera s.p.a. ha resistito con controricorso, come integrato da memoria di replica; la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte, ribadite anche in udienza, di accoglimento del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato, assorbito logicamente il secondo motivo, e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla C.G.T. di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.