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Accolto il ricorso di Ilapak Italia S.p,A. contro l'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 10/16/2024

Nel contenzioso, la società Ilapak Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Emanuele Coglitore, Mariagrazia Bruzzone e Giordana Mattei.

La contribuente soc. Ilapak Italia s.p.a. realizza in agro aretino macchine per l’imballaggio di prodotti alimentari ed è l’unica unità produttiva del Gruppo Ilapak, di cui tutte le altre afferenti società estere si occupano della distribuzione e della commercializzazione del prodotto sui mercati dei diversi Paesi di afferenza.

Per l’anno di imposta 2008 la contribuente era incisa da avviso di accertamento articolato su tre riprese a tassazione, rispettivamente per costi deducibili non inerenti e relativi ai compensi dei manager, per transfer pricing infragruppo, per pagamento di diritti d’autore (royalties). Ai fini che interessa il prosieguo della vicenda, non rileva il primo profilo, attinente ai premi per i dirigenti, in quanto già oggetto di autotutela amministrativa nel corso del primo grado del giudizio, mentre la quota più cospicua rimane il transfer pricing e, segnatamente, il criterio contabile o modello statistico con cui rappresentare la “normalità” dei prezzi di cui parla l’art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986).

Per questi aspetti, i gradi di merito erano sfavorevoli alla società incisa, che reagisce proponendo quattro mezzi cassatori avanti questa Corte, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità della pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso, mentre la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.