Respinto il ricorso di ANAS S.p.A. per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso alla SS309
Pubblicato il: 10/24/2024
Nel contenzioso, ANAS S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Stefania Masini, Enrico Gualandi e Francesca Bonparola; Hoberon S.r.l. è assistita dall'avvocato Cristiana Carpani; l'Agenzia del Demanio è difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con la sentenza n. 782/2022 il TAR Emilia Romagna ha annullato il diniego opposto da ANAS a una istanza di regolarizzazione di un accesso stradale presentata da Hoberon S.r.l. affermandone l’illegittimità “in ragione della presenza di due ingressi non autorizzati. Invero, poiché anche per le altre proprietà si tratta dell’unico accesso, una corretta applicazione del principio di buona amministrazione avrebbe dovuto indurre ANAS a ricercare soluzioni tecniche che coinvolgessero tutte e tre le proprietà, fermo restando che, a rigor di norma, essa avrebbe dovuto immediatamente ordinare la dismissione degli accessi non autorizzati e regolarizzare quello di Hoberon, assistito dall’originaria autorizzazione”.
L’appellante riferisce di avere avviato il procedimento di regolarizzazione degli accessi stradali tenendo in doverosa considerazione lo stato dei luoghi. Afferma di avere individuato l’unica soluzione possibile nella applicazione del comma 9, dell’art. 22 del Codice della Strada invitando i soggetti interessati a trasmettere “una nuova soluzione progettuale che preveda il distanziamento degli accessi ad una distanza consentita dalla norma ovvero la realizzazione di un solo accesso alla S.S. 309 Romea a servizio delle proprietà interessate (all’occorrenza regolando i passaggi tra le proprietà con apposite servitù; ciò all’evidenza, sarà necessario se si vorrà mantenere l’accesso oggetto del concluso procedimento amministrativo)”
La nota appena citata è stata impugnata dalla Hoberon con ricorso ex art. 112 c.p.a., che il TAR Emilia Romagna ha accolto con la sentenza n. 181/2024, oggetto del presente appello.
ANAS ha proposto appello avverso la sentenza n. 181/2024 deducendo i seguenti motivi: violazione dell’art. 22, comma 9, D.LGS 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA). Eccesso di potere per errore sull’effetto conformativo derivante dalla sentenza TAR Emilia-Romagna n. 782/2022; illogicità manifesta; errore sui presupposti di diritto; violazione degli artt. 22, comma 9, D.LGS 30 APRILE 1992, N. 285 (CODICE DELLA STRADA) e 45, commi 3 e 9, DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495 (REG. ESEC. COD. STRADA). Eccesso di potere per errore sui presupposti di diritto; illogicità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione della sig.ra Adele Felletti Spadazzi, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 181/2024.