Respinto il ricorso di CAF per l'aggiudicazione del contratto di appalto relativo all'acquisizione di 112 nuovi tram
Pubblicato il: 10/24/2024
Nel contenzioso, Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. è affiancata dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; il Comune di Roma è assistito dall’avvocato Luigi D’Ottavi; Hitachi Rail Sts S.p.A. è difesa dall’avvocato Fabio Elefante; ATAC S.p.A. è assistita dagli avvocati Marcello Cardi e Guido Rosati.
ATAC ha indetto una procedura a evidenza pubblica diretta ad acquisire, tramite accordo quadro con unico operatore, un massimo di centoventuno nuovi tram bidirezionali da adibire al servizio di trasporto pubblico locale per un importo totale a base di gara di € 457.806.303,50.
Riferisce l’appellante che tra i 19 criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nel capitolato assume particolare rilievo quello riportato alla lettera L, che prevede l’assegnazione di “un punto e mezzo (1,5 punti) per ogni mese di anticipo di consegna sul 1° tram rispetto ai 22 mesi previsti di cui all’art. 3”, il quale, nel disciplinare le tempistiche per la fornitura, dispone che l’aggiudicatario consegni il primo tram entro i 22 mesi successivi alla sottoscrizione del primo contratto applicativo.
Caf e Hitachi, in relazione al criterio L, hanno ottenuto il punteggio massimo, pari a 6 punti, avendo offerto un anticipo di quattro mesi sulla consegna del primo tram; a Stadler, invece, sono stati assegnati 3 punti, corrispondenti ai due mesi di anticipo offerti.
Conclusasi positivamente per CAF la fase di valutazione della possibile anomalia dell’offerta, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della fornitura in favore della prima classificata.
Con determina n. 33 del 2023, ATAC ha disposto l’aggiudicazione a favore di CAF. Alla comunicazione di aggiudicazione in favore di CAF del 29 settembre 2023 sono seguite istanze di accesso da parte di Hitachi e Stadler; CAF ha chiesto di accedere a sua volta alle offerte dei concorrenti con istanza del 12 ottobre 2023.
Con atto notificato in data 20 novembre 2023 Hitachi ha contestato il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti, con un motivo di impugnazione, in cui sostiene, in estrema sintesi, che CAF, nell’introdurre alcune “precisazioni” nella scheda SKT in relazione al criterio L, avrebbe di fatto presentato un’offerta condizionata e avrebbe dovuto essere esclusa oppure ricevere un punteggio pari a 0 per tale criterio.
Il TAR, con ordinanza n. 4519 del 2024, ha deciso sull’istanza di accesso formulata da Hitachi ai sensi dell’art. 116, c.p.a., ritenendo il ricorso di Hitachi tempestivo e accogliendo parzialmente l’istanza di accesso, con particolare riguardo al “motivo che denunzia la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4519/2024.