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Respinto il ricorso di SALF per la revisione del prezzo di fornitura di farmaci a base di paracetamolo


Pubblicato il: 10/26/2024

Nel contenzioso, SALF è affiancata dall'avvocato Claudio Marrapese; la Società Regionale per la Sanità è assistita dall'avvocato Fabio Aprea.

L’odierna società appellante, S.A.L.F. S.p.a. - aggiudicataria, con determina n. 150 del 20 dicembre 2021, del lotto di gara n. 563 relativo alla fornitura di farmaci a base di paracetamolo, - ha impugnato avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, il diniego opposto dalla centrale di committenza Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.) S.p.a., nella parte in cui ha respinto l’istanza di revisione del prezzo unitario di aggiudicazione (€ 0,393) del medicinale “Paracetamolo SALF”, oggetto di fornitura del visto lotto.

So.Re.Sa. ha respinto tale richiesta sul presupposto che: la revisione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal S.S.N. è disciplinata dall’art. 48, co. 33, del d.l. n. 269/2003, mediante contrattazione diretta tra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e il produttore del medicinale; il prezzo del farmaco, di cui al lotto 563: “corrisponde al prezzo massimo di concessione stabilito da AIFA, rispetto al quale viene applicato lo sconto offerto in gara”; l’art. 7 della Convenzione espressamente disciplina i limiti alla revisione del prezzo del farmaco.

Il T.a.r. Campania, sede di Napoli, ha rigettato il ricorso, condividendo la prospettazione della centrale di committenza, facendo essenzialmente richiamo al disposto di cui all’art. 7 della vista Convenzione, intercorsa tra le parti, intitolata “Prezzi e revisione”, là dove prescrive la immodificabilità dei prezzi e precisamente che: “i prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n. 3141 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado di giudizio.

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