Rigettato l'appello di CBS per la bonifica della falda acquifera del Porto di Taranto
Pubblicato il: 10/29/2024
Nel contenzioso, CBS S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto; la Provincia di Taranto è difesa dall'avvocato Cesare Semeraro.
L’oggetto del presente giudizio è costituito della determinazione della Provincia di Taranto n. 382 del 2.4.2021, di annullamento in autotutela del PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) rilasciato in favore di C.B.S. s.r.l. con determina provinciale n. 1046 del 2.12.2020, per la costruzione e gestione di un “impianto di trattamento e recupero dei sedimenti e terreni contaminati mediante tecnica del soil washing da realizzarsi presso il Porto di Taranto”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla C.B.S. s.r.l. dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, sulla base del seguente unico motivo: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/06, violazione dell’art. 21 octies della l.n. 241/90, eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, irrazionalità, violazione del principio di leale collaborazione, difetto di motivazione, sviamento. Con il medesimo atto il ricorrente ha anche domandato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 1268/2023 il T.a.r. ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
La C.B.S. s.r.l. ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il suo appello, anche in questo caso, ad un unico ed articolato motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/06, violazione dell’art. 21 octies della l.n. 241/90, eccesso di potere per erroneità sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, irrazionalità, violazione del principio di leale collaborazione, difetto di motivazione, sviamento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese dell’appello.