Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di CAM S.p.A. per il parcheggio nel Comune di Roma


Pubblicato il: 10/29/2024

Nel contenzioso, la società CAM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia; il Comune di Roma Capitale è assistito dall'avvocato Enrico Maggiore.

La Società C.A.M. s.p.a. – in qualità di titolare del progetto per la realizzazione del parcheggio nel comune di Roma Capitale riferito alle vie Pavia, Como e Agrigento, già inserito nel Programma urbano parcheggi (P.U.P.) dell’Ente territoriale, come da ultimo modificato con ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 del Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale (codice B1.4-016) – agiva innanzi al T.a.r. per il Lazio per ottenere la condanna dell’Amministrazione a riprendere in consegna l’area sovrastante lo stesso.

Lamentava altresì il danno emergente subito, pari ad euro 810.516,17, oltre interessi e rivalutazione, costituito dalle spese sostenute per la manutenzione dell’impianto sportivo e della vasca ivi ubicati, riferito al periodo successivo alla precedente sentenza n. 9847 del 20 settembre 2017, inappellata, con la quale il medesimo Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale del Comune in merito.

Nelle more della definizione del giudizio di primo grado e all’esito dell’ordinanza cautelare n. 6505/2018 (con la quale il T.a.r. ha ordinato a Roma Capitale di provvedere a prendere in consegna l’area, nominando altresì un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza), nonché all’esito dell’insediamento di quest’ultimo, l’amministrazione comunale e la Società hanno trovato l’accordo di cui alle note del 9 aprile 2019 e del 10 aprile 2019.

Per effetto di esso, il Comune ha acconsentito ad affidare alla C.A.M. la realizzazione di talune opere dell’impianto sportivo, mentre la Società ha rinnovato il proprio impegno ad eseguirle e a trasmettere il progetto definitivo, nonché a mantenere (senza oneri per l’amministrazione) la detenzione e la custodia della medesima area per il tempo necessario all’approvazione del progetto e comunque non oltre sei mesi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.