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Il Consiglio di Stato dichiara l'improcedibilità del ricorso di Ricreativo B


Pubblicato il: 10/31/2024

Nel contenzioso, Ricreativo B S.p.A. è affiancata dagli avvocati Filippo Lattanzi e Andrea Meneghello; il Comune di Scandiano è assistito dall'avvocato Francesca Preite; la Regione Emilia Romagna è difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini.

Ricreativo B S.p.a. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 02422/2023, resa tra le parti.

Premesso che con sentenza n. 2422/2023 la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Ricreativo B s.p.a. avverso la sentenza n. 222 del 2022 del T.a.r. Parma che ha respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso il provvedimento prot. 17336 del 29.06.2018 con cui il Comune di Scandiano, in applicazione della legge della Regione Emilia Romagna n. 5/2013 e della D.G.R. n. 813/2017 - che vietano il rilascio di autorizzazioni all’apertura di sale gioco e sale scommesse a distanza inferiore ai 500 mt. da luoghi sensibili – ha diffidato Ricreativo B S.p.a. a svolgere detta attività nei locali di Via Tintoretto n. 21, disponendo la chiusura immediata dell’attività. Premesso altresì la Ricreativo B s.p.a. ha proposto ricorso per la revocazione della predetta sentenza n. 2422 del 2023 sul presupposto che sarebbe affetta da errore per travisamento di circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere.

Rilevato che con ordinanza n. 2283 del 2023 la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso per revocazione sul rilievo che: “…. il ricorso per revocazione appare inammissibile non essendo configurabile alcun errore di fatto nelle allegazioni di parte ricorrente, atteso che, da una lettura complessiva della motivazione della sentenza, emerge che il riferimento alle sei sale da gioco attive, ritenuto erroneo dalla ricorrente, va correttamente riferito al dato storico, anteriore rispetto all’applicazione delle misure restrittive pacificamente determinato la chiusura di 5 esercizi su 6.

Rilevato pertanto che non sussiste il requisito del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare.

Rilevato che le spese della presente fase, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente nei rapporti con la Regione ed il Comune resistenti, mentre possono essere compensate nei rapporti con le amministrazioni difese dalla Avvocatura generale dello Stato, tenuto conto della costituzione, allo stato, solo formale.”. Rilevato che con nota depositata in data 30 maggio 2024 la predetta società ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, chiedendone la definizione mediante sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, stante la intervenuta cessazione dell’attività presso la sala sita nel comune di Scandiano.

Rilevato pertanto che il presente giudizio dev’essere definito mediante declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del grado tra tutte le parti costituite, ferme restando le spese liquidate, in applicazione del principio di soccombenza, con l’ordinanza cautelare n. 2283 del 2023.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese di lite tra le parti, ferme restando le spese liquidate, all’esito della fase cautelare, con ordinanza n. 2283 del 2023.