Il CdS si pronuncia in merito alla gara di fornitura di siringhe ed aghi nelle ASR piemontesi, lombarde, valdostane e molisane
Pubblicato il: 11/1/2024
Nel contenzioso, la società Becton Dickinson Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso; la società S.C.R. Piemonte S.p.A. è assistita dall'avvocato Franco Coccoli; la società Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi r.l. è difesa dall'avvocato Micaela Grandi.
La controversia, promossa dinanzi al T.A.R. per il Piemonte dalla società Becton Dickinson Italia S.p.A. (nel seguito, più brevemente, “Becton”) e definita in senso favorevole alla ricorrente con l’appellata sentenza n. 382 del 19 aprile 2024, ha ad oggetto, limitatamente al lotto n. 69, concernente la fornitura di “siringa per prelievo emogasanalisi con dispositivo di sicurezza non ventilate per dialisi”, la gara regionale centralizzata per la fornitura, nella forma dell’Accordo Quadro, di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le AA.SS.RR. delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Molise, indetta ed espletata dalla Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a..
Premesso che il lotto suindicato doveva essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lvo n. 50/2016, trattandosi di fornitura standardizzata, e che alla gara partecipavano la menzionata ricorrente e la società Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. (di seguito, per ragioni di brevità, “GEPA”), ad innescare la controversia è stato il provvedimento prot. n. 5621 del 21 luglio 2023, per effetto del quale la Becton è stata esclusa dalla gara a causa della ritenuta carenza dei requisiti minimi dell’offerta previsti, per i lotti nn. 68 e 69, dall’art. 4.1.3. del Capitolato tecnico, sub specie di “specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura”. In particolare, con l’impugnato verbale del 14 giugno 2023, richiamato dal provvedimento di esclusione comunicato alla ricorrente, la commissione di gara, dopo l’illustrazione da parte dei commissari delegati degli esiti delle “prove in uso” circa la presenza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico, ha evidenziato, relativamente all’offerta formulata dalla Becton per il lotto n. 69, che “l’ago del prodotto offerto presenta scarsa affilatura e scarsa scorrevolezza attraverso i piani cutanei; l’operatore per procedere con l’introduzione e la penetrazione deve esercitare molta forza. L’ago per quanto detto non risulta assolutamente atraumatico. Inoltre, il tappino per la chiusura della siringa è a pressione con facile disconnessione dalla medesima e non risulta a perfetta tenuta”.
La Becton, premesso che, ove non fosse stata esclusa dalla gara, se la sarebbe sicuramente aggiudicata in quanto questa doveva svolgersi secondo il criterio del prezzo più basso ed essa aveva offerto un prezzo sensibilmente inferiore a quello della controinteressata, svolgeva avverso il predetto provvedimento di esclusione le doglianze di cui è opportuno offrire la sintesi che segue.
Mediante le doglianze integrative, la ricorrente deduceva, in sintesi, quanto segue: l’affidamento della “prova in uso” ad un solo membro della commissione (ovvero, nella specie, all’infermiera dott.ssa Valentina Soriani), che aveva successivamente relazionato agli altri componenti, aveva inficiato il principio di collegialità, tanto più in quanto il requisito della atraumaticità non era definibile in modo oggettivo, non essendo previsto dalla lex specialis né dalla letteratura scientifica: né poteva farsi leva a tal fine sull’art. 22 del Disciplinare, laddove prevedeva che le prove in uso “potranno essere affidate ad uno o più membri della Commissione giudicatrice”, sia perché la clausola contemplava una valutazione da fare caso per caso, sia perché essa, ove intesa nel senso di imporre il suddetto censurabile modus procedendi, doveva considerarsi a sua volta illegittima;
Quanto al tappino, dalla stessa motivazione del provvedimento di esclusione si evinceva che la “prova in uso” era stata eseguita in modo non corretto, in quanto le schede tecniche delle (due) siringhe offerte prevedevano un sistema di chiusura a vite (e non a pressione); quanto agli aghi, il provvedimento di esclusione si rivelava carente sul piano motivazionale, perché non indicava le modalità di esecuzione della prova (dipendendo la atraumaticità da una serie di fattori di cui la commissione avrebbe dovuto dare atto), anche alla luce della già evidenziata mancanza di parametri di valutazione oggettiva del suddetto requisito; come poteva evincersi dalla scheda tecnica degli aghi in parola - prodotti secondo elevatissimi standard qualitativi certificati ISO, in conformità a tutte le norme di settore, con marcatura CE, ivi compresa la Direttiva 93/42/CE - gli stessi si caratterizzavano per la “Triplice affilatura che permette una penetrazione più facile e meno traumatica per il paziente. L’atraumaticità dell’ago nella penetrazione è garantita dalla tecnologia BD brevettata. L’affilatura degli aghi BD MicrolanceTM 3, misurata con test effettuati presso i laboratori BD, si è dimostrata essere superiore alla media, con forze di penetrazione inferiori fino al 25-30% rispetto agli altri aghi in commercio”;
Le siringhe offerte dalla ricorrente erano ampiamente utilizzate da molteplici strutture sanitarie e, proprio in relazione al profilo in discussione, avevano ottenuto valutazioni lusinghiere nell’ambito delle gare condotte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente formulava, in via subordinata, istanza di risarcimento del danno per equivalente e sollecitava il T.A.R. a disporre un approfondimento istruttorio in ordine ai punti controversi, nelle forme della verificazione.
Il T.A.R. adito, con la sentenza citata, ha preliminarmente respinto la censura intesa a lamentare la violazione del principio di collegialità, osservando che “la commissione giudicatrice è chiamata a operare in composizione collegiale ogniqualvolta debba compiere una valutazione di tipo tecnico, ma può demandare a uno o più dei suoi componenti tutte le attività preliminari a detta valutazione o che presentano una connotazione prettamente esecutiva”.
Il T.A.R. ha accolto anche i motivi aggiunti aventi ad oggetto il verbale del 18 settembre 2023.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dalla originaria controinteressata GEPA.
La parte appellante deduce in primo luogo, con riferimento al requisito della atraumaticità dell’ago, che la tesi del T.A.R., secondo cui la commissione giudicatrice non avrebbe esplicitato le modalità di esecuzione della prova, si scontra con l’assenza nella lex specialis di ogni indicazione in ordine al suddetto profilo ed alle modalità di verbalizzazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3761/2024 e sul relativo appello incidentale, respinge il primo ed accoglie il secondo e per l’effetto conferma, con le modifiche della parte dispositiva e le integrazioni motivazionali che precedono, la sentenza appellata. Spese del giudizio di appello compensate.