Respinto il ricorso di E.P. Sistemi per il recupero di incentivi
Pubblicato il: 11/2/2024
Nel contenzioso, E.P. Sistemi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Sergio Coccia.
E.P. Sistemi S.p.A. in liquidazione ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento del provvedimento della CSEA del 27 maggio 2021, avente ad oggetto “Recupero degli importi indebitamente percepiti nelle annualità 2006 – 2012 nell’ambito della Convenzione ex provv. CIP 6/92 relative all’impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Colleferro, nella titolarità di E.P. Sistemi S.p.A. – delibera ARERA 872/2017/E/EFR”, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la nota del GSE prot. GSE/P20160056333 del 30 maggio 2016 e la deliberazione dell’ARERA n. 872/2017/E/EFR del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. ai sensi della deliberazione dell’autorità 509/2012/E/COM, sull’impianto di Colleferro della società E.P. Sistemi S.p.a. alimentato a rifiuti”.
A sostegno dell’impugnativa ha articolato quattro motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo “Violazione di legge sub specie della violazione, erronea e/o falsa applicazione della normativa posta a fondamento della prescrizione dei diritti ed in particolare degli artt. 2946 c.c. e 2935 c.c.”; il secondo “Violazione di legge sub specie della violazione, erronea e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies, legge 7 agosto 1990 n. 241; dell’art. 42, comma 3, d. lgs. 28/2011 come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8 d.l. n. 76/2011; dell’art. 10 D.M. 31 gennaio 2011 – Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza ed arbitrarietà nell’esercizio del potere di autotutela, nonché nel rispetto dei termini procedimentali”; il terzo “Eccesso di potere della CSEA per difetto di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà – Motivazione omessa, insufficiente e comunque meramente apparente – Violazione di legge sub specie della violazione, erronea e/o falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241” e il quarto “Violazione della legge sub specie della violazione, erronea e/o falsa applicazione della Deliberazione ARERA n. 251/04 e Deliberazione ARERA n. 188/2006 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà – Motivazione omessa, insufficiente e comunque meramente apparente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti”.
L’adito tribunale, nella resistenza dell’ARERA e della CSEA, con l’ordinanza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza, come in epigrafe proposto, lo respinge.