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Accolto l'appello del Comune di Milano contro la C.I.I. Centro Immobiliare Internazionale S.r.l.


Pubblicato il: 11/4/2024

Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea e Maria Lodovica Bognetti; la C.I.I. Centro Immobiliare Internazionale S.r.l. è difesa dall'avvocato Nicola Sabbini.

Con l’appello in epigrafe, il Comune di Milano ha impugnato la sentenza n. 1106 del 2024 del T.a.r. Lombardia - Milano con cui è stata accolta la domanda, proposta dalla società C.I.I. Centro Immobiliare Internazionale S.r.l., di accertamento del diritto della ricorrente alla riduzione degli oneri di urbanizzazione a fronte dell’esecuzione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell’art. 44, comma 18, della l.r. n. 12 del 2005 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 73 del 2007.

La presente controversia riguarda la questione dell’applicabilità del c.d. “sconto energetico”, previsto dalla sopra citata delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 73 del 2007, all’immobile sito nel medesimo Comune, in via Lampugnano n. 155.

La C.I.I. Centro Immobiliare Internazionale S.r.l. ha presentato una D.I.A. per la realizzazione di un intervento di nuova edificazione su detta area e aveva autoliquidato il contributo di costruzione in complessivi euro 376.990,43, senza chiedere l’applicazione dello “sconto energetico”. Successivamente, gli immobili oggetto dell’intervento edilizio sono stati trasferiti, con atto a rogito Notaio Giuseppe Gasparrini di Milano del 26 ottobre 2010, alla società Lampugnano S.r.l., la quale, sulla base della citata delibera del Comune di Milano n. 73 del 2007, ha apportato talune modifiche progettuali volte a ottenere la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. A tal fine, la Lampugnano S.r.l. ha presentato una D.I.A. in variante ordinaria in data 11 febbraio 2011 e, poi, la variante finale in data 24 gennaio 2013, senza liquidare ulteriori somme.

Il Comune di Milano, medio tempore, in data 13 aprile 2012, aveva provveduto alla verifica del contributo di costruzione, accertando l’esistenza di un credito a favore del privato pari a euro 14.674,80.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.