Accolto l'appello della Tim S.p.A. avverso la quantificazione di indennizzi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Pubblicato il: 11/4/2024
Nel contenzioso, Tim S.p.A. è affiancata dall'avvocato Edoardo Giardino; l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
La società Tim S.p.A. ha avanzato appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 193 del 13 febbraio 2023, resa tra le parti.
Con il ricorso in appello, la società impugnata ha contestato la sentenza di primo grado per aver ritenuto gli atti impugnati legittimi, anziché contrastanti con le plurime norme richiamate, che vietano di addossare agli operatori i quali forniscono reti di comunicazione elettronica (quale è la società appellante) oneri o canoni che non siano stabiliti dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al decreto legislativo n. 259/2003.
In fatto, la sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda in esame sulla base delle seguenti risultanze di causa.
La Telecom s.p.a., già titolare di licenza demaniale (arch. 295/1/A) per il mantenimento di cavi sotterranei e linee telefoniche, in scadenza il 30 giugno 2016, formalizzava istanza di rinnovo rivolta alla predetta Autorità, la quale, il 28 giugno 2016, comunicava alla società ricorrente la possibilità di rinnovare la concessione per il periodo dall’1 luglio 2016 al 31 dicembre 2019, previo pagamento anticipato del canone per il periodo dall’1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 e con integrazione del deposito cauzionale.
Con successiva nota del 5 agosto 2016 l’Autorità di Sistema Portuale comunicava alla società l’avvio del procedimento per la quantificazione e corresponsione degli indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 400/93, convertito con modifiche dalla legge 494/93. Veniva, quindi, comunicato l’importo dovuto, pari a euro 6.084,84, a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo di metri 28.023,04, su cui insistevano linee elettriche e cavi.
Con nota del 1 febbraio 2017, l’Autorità, dava atto del ritardo della società nell’adempimento delle obbligazioni propedeutiche al rilascio del titolo concessorio, ovvero del pagamento anticipato del canone di cui alla fattura n. 714 del 28 giugno 2016 e della presentazione di idonea fideiussione. Rilevava, pertanto, l’inidoneità del pagamento effettuato dalla ricorrente a valere come rinnovo del titolo concessorio, nonché l’occupazione sine titulo delle aree demaniali oggetto della licenza scaduta, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. 400/1993 comportante l’emissione di un indennizzo pari al 200 per cento del canone demaniale.
La Telecom impugnava gli atti sopra indicati dinanzi al Tribunale amministrativo per la Liguria, che, con sentenza n. 193 del 13 febbraio 2023, respingeva il ricorso, ritenendolo infondato, e compensava le spese di lite.
Con l’appello proposto si contesta la sentenza di primo grado per aver ritenuto gli atti impugnati legittimi, anziché contrastanti con le plurime norme richiamate, che vietano di addossare agli operatori i quali forniscono reti di comunicazione elettronica (quale è la società appellante) oneri o canoni che non siano stabiliti dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati.