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Respinto l'appello di Tecno Parking per la gestione del parcheggio a pagamento nel Comune di Minturno


Pubblicato il: 11/5/2024

Nel contenzioso, Tecno Parking S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Delfino e Alessandro Balzano; il Comune di Minturno è assistito dall'avvocato Francesco Ialongo; Soes S.p.A. è difesa dall'Avvocato Christian Lombardi.

Con la sentenza n. 219 del 2024 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sezione staccata di Latina ha deciso sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti dalla società Tecno Parking s.r.l. contro il Comune di Minturno e nei confronti delle società SOES s.p.a., prima classificata, e K City s.r.l. (capogruppo mandataria del r.t.i. verticale con Open Software s.r.l. e ENG System s.r.l.), seconda classificata, nonché sul ricorso incidentale proposto dalla SOES nei confronti della ricorrente principale, riguardo agli atti dell’appalto, nelle more aggiudicato a SOES (gestore uscente), relativo ai servizi di: gestione della sosta a pagamento senza custodia, in ambito comunale; noleggio di dispositivi approvati dal competente Ministero per il controllo delle violazioni alle norme del codice della strada; gestione delle operazioni materiali afferenti ai procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Polizia locale e dei procedimenti amministrativi bonari tesi al recupero dei crediti derivanti e non esatti, prima della fase coattiva; accessori e complementari.

Il tribunale ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha respinti, osservando che dall’esame degli atti di causa e, in particolare, dalla lettura dei §§ 8 e 13 del progetto di servizi redatto dal Comune di Minturno ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, d.lgs. n. 50 cit., si ricava che la stazione appaltante, anziché indicare immediatamente il corrispettivo del servizio di gestione parcheggi (cioè la voce A dei servizi appaltati), ne ha calcolato il valore presunto per l’intera durata settennale del contratto nella misura di euro 2.800.000,00 (i.e. dell’importo ritenuto realizzabile annualmente, stimato in euro 400.000,00, moltiplicato per sette).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida nell’importo complessivo di € 6.000,00, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle parti appellate.