Improcedibilità dell'appello di Global Service S.r.l. per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Acerra
Pubblicato il: 11/6/2024
Nel contenzioso, Global Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Ciro Sito; Global Service S.r.l. è assistita dall'avvocato Donato Pennetta.
Con ricorso proposto innanzi al Tar Napoli, la Soc. Coop. New Food a.r.l. ha impugnato gli atti relativi alla gara di appalto con procedura telematica aperta sul MePA, ai sensi degli artt. 35 e 36 co.6 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia del Comune di Acerra per l'anno scolastico 2023/2024, chiedendo l’annullamento dell’affidamento disposto in favore di Global Service Srl.
A sostegno del ricorso di primo grado New Food ha dedotto un unico motivo di ricorso così rubricato: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione delle norme di gara - Violazione e falsa applicazione art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016. - Falsa applicazione art. 21 nonies l. n. 241/90. Inammissibilità dell’offerta - Incongruenza Irragionevolezza - Istruttoria insufficiente.
Si è costituito il Comune resistente, chiedendo la reiezione del gravame. Si è, altresì, costituita la controinteressata Global Service S.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’offerta della New Food seconda classificata, per un prezzo inferiore, sarebbe ancor più inadeguata sul piano economico di quella dell’aggiudicataria, nonché per la mancata impugnazione del bando e l’omessa contestazione del prezzo a base d’asta; nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame.
Con sentenza n.1270 del 26 febbraio 2024 il T.a.r. per la Campania (Napoli) ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla New Food con condanna alle spese di lite per € 4.000 a carico del Comune e della controinteressata.
A seguito della sentenza di primo grado, il Comune di Acerra ha richiesto alla Coop. New Food le giustificazioni relative all’offerta presentata in sede di gara ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Evasa puntualmente tale richiesta, la Commissione di gara, con verbale di gara n. IV bis del 2/04/2024 confermava la proposta di aggiudicazione a favore della New Food “rilevando una notevole precisione degli allegati prodotti a comprova dell'analisi dei costi sostenuti, ritenendo fondate le motivazioni a sostegno della congruità dell'offerta presentata e ritenendo altresì effettiva la congruità dei costi di manodopera”.
Con ricorso notificato il 28 marzo 2024 e depositato il 12 aprile successivo, Global Service Srl ha proposto appello avverso tale decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa per metà le spese del giudizio di appello, e condanna l’appellante Global Service S.r.l. al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore di Soc. Coop. Sociale New Food A R.L, della restante parte in misura pari a € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.