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Rigettato l'appello di Italiana Petroli contro ANAS


Pubblicato il: 11/8/2024

Nel contenzioso, Italiana Petroli S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alberto Marconi; ANAS S.p.A. è assistita dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Nicola Di Giovanni e Roberta Anna Ninni.

Con il ricorso ritualmente notificato, la società Totalerg s.p.a. ha esposto di essere titolare di un impianto di distribuzione carburanti, ubicato sulla strada statale n. 16 “Adriatica” km. 819+219 nel comune di Mola di Bari (BA), e di possedere una licenza autorizzativa degli accessi a tempo indeterminato in virtù di un decreto Anas del 1° dicembre 1970.

Con nota del 2.7.2010, prot. n. CBA-0024730-P, Anas s.p.a. (di seguito: Anas) ha rappresentato alla società che la licenza degli accessi risultava scaduta e l’ha invitata, quindi, a inviare la documentazione necessaria per il rinnovo della stessa.

A fronte dell’istanza di rinnovo conseguentemente introdotta, con nota del 13.12.2011, l’Anas ha emesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, esprimendo così parere negativo al rinnovo della licenza, in quanto - in base all’esame operato dall’Area tecnica esercizio compartimentale dell’Amministrazione resistente - dalla progettazione prodotta dall’interessata, l’impianto di distribuzione carburanti risultava non conforme alle prescrizioni dettate dalle circolari Anas e dal decreto ministeriale del 19.4.2006.

In data 23.7.2015 l’Anas ha comunicato il diniego definitivo alla richiesta di rinnovo della licenza degli accessi a servizio dell’impianto di distribuzione in esame, essendo questo ubicato su una strada statale, identificata ai sensi dell’art. 2 del vigente codice della strada come strada extraurbana secondaria di tipo “B”, assoggettabile, di conseguenza, alle prescrizioni della circolare n. 27740/2009, oltreché al decreto ministeriale 19.4.2006, contestualmente intimando alla società ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale provvedimento la societa ha proposto ricorso innanzi al TAR Bari, chiedendone l’annullamento, per violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 60 d.P.R. n. 495/1992, nonché delle Circolari Anas nn. 35925/2013 e 5869/2015.

Costituitasi in giudizio, Anas s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con sentenza n. 1525/21 il Tar Bari ha rigettato il ricorso.

Avverso tale pronuncia giudiziale Italiana Petroli s.p.a. (nel frattempo subentrata a Totalerg s.p.a.) ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando. Violazione degli artt. 1 e 3 d. lgs. n. 32/98, dell’art. 44 L.R. n. 24/15 e 4-6 Reg. reg. n. 2/06. Incompetenza dell’Anas; error in iudicando. Violazione dell’art. 27 d. lgs. n. 285/92 (codice della strada). Violazione del principio tempus regit actum; error in iudicando. Violazione delle circolari ANAS nn. 35925/2013 e 27740/2009, nonché del d.m. 19.4.2006.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull' appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

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