Respinto l'appello di Hospital Care relativo alla concessione di locali per la rivendita di articoli sanitari
Pubblicato il: 11/8/2024
Nel contenzioso, Hospital Care S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giulio Vicedomini; Asl Napoli 1 Centro è difesa dagli avvocati Domenica Coppola e Ornella Giaculli; Ortotek S.r.l. è assistita dagli avvocati Eduardo Romano e Antonio Romano.
Con la sentenza n. 1172 del 19 febbraio 2024 il TAR Campania, Sez. Quinta, dopo aver riunito i ricorsi n. 6535/23 e n. 6078/23, integrati da motivi aggiunti, proposti dalla società Hospital Care S.r.l., li ha respinti; ha poi dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società Ortotek S.r.l.
La controversia riguarda l’aggiudicazione, da parte della ASL Napoli 1 Centro, della concessione in uso dei locali presso la hall commerciale dell’Ospedale del Mare di Napoli per la “rivendita di articoli sanitari – Farmasanitaria” (lotto 1) di cui all’Avviso Pubblico pubblicato sulla G.U. in data 10.05.2023.
Alla gara, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punti 40/100 per l’offerta economica e punti 60/100 per quella tecnica), hanno preso parte solo le società Hospital Care s.r.l. e Ortotek s.r.l.
All’esito della gara è risultata aggiudicataria la società Ortotek s.r.l. con il punteggio complessivo di punti 88,63 (punti 53,33 per l’offerta tecnica e punti 35,30 per l’offerta economica); seconda classificata è risultata la società Hospital Care S.r.l. con il punteggio complessivo di punti 82 (punti 42 per l’offerta tecnica e punti 40 per l’offerta economica).
Il TAR ha respinto in modo convincente la prospettazione della ricorrente principale partendo dall’interpretazione letterale della lex specialis che così prevedeva: “sarà attribuito il massimo del punteggio al canone annuo offerto più alto, mentre per gli altri offerenti, il punteggio verrà attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla formula dettagliata nell’Avviso d’asta”: la clausola, dunque, faceva espresso riferimento al “canone annuo offerto” e non al suo rialzo. Tenuto conto che tale formula non è stata indicata, la Commissione ha eseguito una semplice proporzione per l’attribuzione del punteggio partendo dal dato costituito dal “canone annuo offerto più alto” (nel caso di specie quello di Medical Care) come previsto dalla legge di gara: ciò ha comportato, di conseguenza, che la Commissione ha dovuto utilizzare lo stesso criterio per quanto concerneva l’offerta dell’altra concorrente (e cioè il canone annuo offerto da Ortotek) per poter calcolare in modo proporzionale il punteggio ad essa spettante, in quanto i due valori non potevano che essere tra loro omogenei per poter essere utilizzati ai fini del calcolo di proporzionalità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone: respinge l’appello principale ed i motivi aggiunti; dichiara improcedibile l’appello incidentale; spese compensate.

