Pronuncia del CdS in materia di pretese creditizie del Comune di Maddaloni
Pubblicato il: 11/8/2024
Nel contenzioso, International Factors Italia (Ifitalia) S.p.A. è affiancata dagli avvocati Valentino Capece Minutolo del Sasso e Marco Giuliani; il Comune di Maddaloni è assistito dall'avvocato Michele Pascarella.
La società Ifitalia s.p.a. veniva riconosciuta creditrice del Comune di Maddaloni in forza di tre decreti ingiuntivi definitivi emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e precisamente: decreto n. 1101 del 26 novembre 2013, r.g.n. 4865 del 2013, per la somma capitale di euro 115.022,58, oltre interessi al tasso convenzionale pari, su base annua, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5% sulla sorte capitale dalla messa in mora (18 ottobre 2010) fino al saldo, oltre spese processuali; decreto n. 2593 del 27 novembre 2020, r.g.n. 6808 del 2020, per la somma capitale di euro 762.621,48, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all’effettivo pagamento, oltre spese processuali; decreto n. 1025 del 22 marzo 2021, r.g.n. 9529 del 2020, per la somma capitale di euro 40.718,90, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2022 sul solo importo capitale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo, secondo il criterio di cui all’art. 4, commi primo e secondo, lett. a) del d.lgs. n. 231 del 2002 fino al soddisfo, oltre spese processuali.
Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della Campania, Ifitalia s.p.a. agiva per l’ottemperanza ai suddetti tre decreti ingiuntivi, chiedendo il pagamento della sorte capitale e degli interessi secondo le modalità di computo indicate in ciascuno dei tre titoli esecutivi.
Il Comune di Maddaloni, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Con sentenza 4 marzo 2024, n. 1471, il giudice adito accoglieva il ricorso per ottemperanza cadeva in errore nel calcolare gli interessi dovuti dall’amministrazione, incorando il relativo obbligo “[…] ex art. 5 del D.Lgs. 231/2022 sul solo importo capitale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto ingiuntivo, secondo il criterio di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), del D. Lgs. 231/2002, fino al soddisfo”, in tal modo non operando alcuna differenziazione nella misura e nelle modalità di calcolo degli stessi, come invece risultante dai tre titoli esecutivi.
Avverso tale decisione la società Ifitlia s.p.a. interponeva in parte qua appello, evidenziando come in realtà solo in uno dei tre decreti ingiuntivi gli interessi erano stati liquidati nella misura cui faceva riferimento (precisamente, il decreto n. 1025 del 2021), mentre negli altri due titoli definitivi l’amministrazione era stata condannata al pagamento di interessi differenti sia per la decorrenza del computo, sia nella misura riconosciuta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.