Accolto il ricorso di Roma TPL contro Roma Capitale
Pubblicato il: 11/9/2024
Nel contenzioso, Roma T.P.L. S.C.A.R.L. è affiancata dall'avvocato Giovanna De Santis; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi; Roma Servizi per la Mobilità è assistita dall'avvocato Paolo Lazzara.
La società appellante, aggiudicataria della procedura di gara, bandita da Roma Capitale per l’affidamento della rete periferica dei servizi di trasporto pubblico urbano, ha impugnato la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti con i quali Roma Capitale ha disposto un decremento del corrispettivo di affidamento per i servizi di trasporto pubblico locale gestiti sul territorio, in asserita violazione delle previsioni contrattuali concordate dalle parti, nonché della normativa applicabile in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici.
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rientrandovi ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur; che l’art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, fa espresso riferimento, quindi, ad una “revisione” periodica del prezzo ancorata all’indice ISTAT. Il lemma “revisione” evoca un meccanismo perequativo potenzialmente bidirezionale, vale a dire un meccanismo che può essere sia rivalutativo che svalutativo del prezzo, a seconda dell’andamento dell’indice ISTAT. L’ancoraggio a tale indice può infatti innescare – a seconda delle fluttuazioni ISTAT – effetti rivalutativi (in aumento) oppure svalutativi (in diminuzione).
Tanto premesso, la revisione prezzi, disciplinata per gli appalti di servizi o forniture dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, riguarda i contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 02339/2022, pubblicata il 28 febbraio 2022, accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione.