Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso di Officine Maccaferri Italia per la fornitura di barriere difensive modulari


Pubblicato il: 11/9/2024

Nel contenzioso, Officine Maccaferri Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Lirosi e Fabio Baglivo; Genovese Umberto S.r.l. è assistita dagli avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato e Giorgio Trovato.

Officine Maccaferri Italia S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 7013/2024.

Con ricorso ritualmente notificato e successivamente depositato, Officine Maccaferri Italia s.r.l. ha impugnato la determina dello Stato maggiore dell’Esercito n. 105 del 31 ottobre 2023, recante l’aggiudicazione in favore di Genovese Umberto s.r.l. della gara avente a oggetto la fornitura di: “Barriere difensive modulari per impiego militare essenziali per soddisfare le esigenze di sistemi di difesa passiva delle unità operanti nei teatri operativi e delle unità del genio nelle operazioni di bonifica da ordigni bellici sul territorio nazionale”.

A sostegno del ricorso, essa ha censurato la mancata esclusione dell’offerta aggiudicataria per violazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

La ricorrente ha allegato che l’aggiudicataria non fosse in grado di fornire effettivamente barriere difensive conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti dalla legge di gara. Ciò in quanto i prodotti richiesti presenterebbero un contenuto tecnologico e altamente innovativo, di cui l’aggiudicataria non sarebbe stata in possesso.

Con sentenza n. 7013/24 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso principale e dichiarato l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Avverso tale pronuncia giudiziale Officine Maccaferri Italia s.r.l. ha interposto appello, affidato alle seguenti censure: 1) in relazione al ricorso principale: error in iudicando; violazione dell’art. 83 commi 4 e 6 d. lgs. n. 50/16; difetto di motivazione;2) in relazione ai motivi aggiunti: error in iudicando; violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost; violazione degli artt. 1, 2, 41, 43 e 120 c.p.a; violazione della Direttiva 89/665/CEE; irragionevolezza e illogicità della sentenza;3) in via subordinata: violazione dell’art. 37 c.p.a;4) erroneità della sentenza; sussistenza dei presupposti per l’esclusione della controinteressata dalla gara;5) erroneità della sentenza nel capo relativo alla condanna alle spese.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede: rigetta l’appello principale; dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale. Condanna l’appellante principale al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione appellata e dall’appellante incidentale, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.