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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Gr Value Development s.r.l. per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Sava (Tg)


Pubblicato il: 11/11/2024

Nel contenzioso, GR Value Development S.r.l. è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; la Provincia di Taranto è assistita dall'avvocato Mirella Trisolini; la Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli; ARPA Puglia è rappresentata dall'avvocato Maria Laura Chiapperini.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della determinazione della Provincia di Taranto prot. 575, del 7 maggio 2021, recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto integrato denominato “San Giovanni”, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola.

La società Gr Value Development s.r.l. espone di avere la piena disponibilità di un terreno sito in Comune di Sava (distinto catastalmente al Foglio 3, particelle 120, 219, 220, 280) a destinazione agricola; tale terreno, afferma la società, è incolto da oltre dieci anni, privo di vincoli ambientali e paesaggistici, esterno ad aree contermini a beni tutelati; al fine di consentire il recupero e la rivalutazione dell’area, l’interessata presentava alla Provincia di Taranto l’istanza di provvedimento autorizzativo unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs n. 152/2006, per l’autorizzazione alla realizzazione di un innovativo progetto integrato, volto a coniugare la produzione energetica da fonte fotovoltaica con l’attività agricola.

Il progetto sottoposto a PAUR prevedeva la riqualificazione dell’area (di estensione pari a 15,6 Ha) mediante l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.990,00 kW, destinato a occupare meno di un terzo della superficie complessiva dell’area (circa 3,1 Ha occupate da pannelli, cui si aggiungono circa 1.3 Ha occupata da viabilità interna e cabine), e il contestuale recupero e valorizzazione del terreno residuo.

La Provincia di Taranto dichiarava la procedibilità dell’istanza, espletava le pubblicazioni di rito, e convocava la conferenza di servizi successivamente alla chiusura della seconda conferenza di servizi, pervenivano alla Provincia i pareri negativi della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia - “Sezione Paesaggio” (parere n. 6788/2021 del 2 marzo 2021), della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (parere n. 166 del 20 marzo 2021) – entrambi negativi circa la compatibilità paesaggistica sul rilievo della contrarietà del progetto agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015.

Con il ricorso, la società Gr Value Development s.r.l. impugnava gli atti in epigrafe.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

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