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Gandovere Depurazione S.r.l. vince il contenzioso al TAR Lombardia contro ARERA


Pubblicato il: 10/25/2024

Nella vertenza, Osborne Clarke, con il partner Giorgio Lezzi e con l’associate Federico Milani, ha assistito Gandovere Depurazione.

Gandovere Depurazione S.r.l., gestore del servizio di depurazione delle acque reflue operante nel territorio della provincia di Brescia, ha ottenuto un importante successo nell’ambito dell’impugnativa promossa dinnanzi al Tar Lombardia – Milano, volta all’annullamento della deliberazione Arera n. 477/2023/R/IDR del 17 ottobre 2023, nella parte in cui la società è stata esclusa dal riconoscimento della misura incentivante per la qualità tecnica del servizio idrico integrato nelle annualità 2020-2021.

Il TAR, con sentenza n. 2860 del 23 ottobre 2024, nel fornire la prima decisione in materia, ha accolto integralmente le censure formulate da Gandovere Depurazione, annullando la soprarichiamata deliberazione di Arera e consentendo alla società di accedere al riconoscimento delle relative premialità.

In particolare, il giudice amministrativo ha statuito che le ragioni alla base dell’esclusione della società dagli incentivi risultavano infondate, confermando tra le altre cose come l’Autorità non possa interpretare estensivamente (e a discapito degli operatori del servizio idrico) la specifica disciplina regolatoria relativa a fattispecie di esclusione appositamente tipizzate.

Alla luce di ciò, il Tar Lombardia ha chiarito che non è possibile far rientrare – al contrario di quanto illegittimamente stabilito da Arera – l’invio tardivo (oltre il termine fissato da Arera nel 30 aprile 2022) dei dati sulla predisposizione tariffaria di aggiornamento MTI-2, nella fattispecie escludente relativa all’invio tardivo “dei dati RQTI”, dal momento che in base alla disciplina regolatoria, l’invio dei dati sulla predisposizione tariffaria in aggiornamento oltre il 30 aprile 2022 non ricade espressamente tra le condotte ascrivibili alla fattispecie escludente contestata a Gandovere. Pertanto “la fattispecie dell’asserito invio tardivo dei dati sull’aggiornamento tariffario (oltre il 30.04.2022) nulla ha a che vedere con la fattispecie tipizzata di esclusione richiamata nel provvedimento gravato“.