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Respinto il ricorso di Ipas s.p.a. per l'installazione di cartelli pubblicitari lungo la SS 72


Pubblicato il: 11/12/2024

Nel contenzioso, Ipas s.p.a. è affiancata dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani; Anas s.p.a. è assistita dagli avvocati Enrico Gualandi e Francesca Bonparola.

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Lawyers:
Enrico Gualandi
Francesca Bonparola


Con il ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, la società Ipas s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento comunicato il 29 giugno 2021 con cui ANAS s.p.a. aveva respinto la sua richiesta di “installazione cartello lungo la SS 72 al Km 7+936 lato Dx e Km 7+454 Lato Sx; Richiedente: IPAS S.p.a. – P.IVA 02495130011 – contratto n. 8000000074091 – prat. n. 34/2020” in ragione, tra l’altro, della circostanza che “la collocazione del mezzo pubblicitario al Km 7+936 lato DX non rispetta le distanze imposte dall’art. 51 comma 2 del Regolamento per l’Esecuzione del vigente codice della strada (d.p.r. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.), in quanto non rispetta le distanze dal segnale stradale curva pericolosa posto al Km 7+880 Lato DX; La collocazione del mezzo pubblicitario richiesto al Km 7+454 Lato SX non rispetta le distanze imposte dall’art. 51, comma 2 del Regolamento per l’Esecuzione del vigente codice della Strada (d.p.r. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.), in quanto non rispetta le distanze dal segnale stradale di diritto di precedenza posto al Km 7+480 Lato Sx”.

La ricorrente, impresa specializzata a livello nazionale nella produzione, installazione e noleggio di impianti pubblicitari (cartelli pubblicitari, insegne, preinsegne o impianti di arredo urbano), aveva chiesto – con istanza del 6 febbraio 2020 – il rilascio del nulla osta tecnico ex art. 5 Regolamento ANAS al posizionamento di cartelli pubblicitari lungo la SS 72 “Di San Marino” ai chilometri: Km 6+558; Km 7+000; Km 7+045; Km 7+454 lato sx; Km 8+107 lato dx; Km 8+048 lato dx; Km 8+006 lato sx.

Con sentenza 11 luglio 2022, n. 541, il giudice adito respingeva il ricorso.

Avverso tale decisione Ipas s.p.a. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Ipas s.p.a. al pagamento, in favore di ANAS s.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.