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Respinto il ricorso del Ministero della Cultura per i servizi di trasporto all'interno della Reggia di Caserta


Pubblicato il: 11/13/2024

Nel contenzioso, TAM - Tirreno Azienda Mobilità S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Migliarotti; Angelino S.p.A. è assistita dall'avvocato Lorenzo Lentini.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2870/2024, proposto da Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro TAM - Tirreno Azienda Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti di Angelino s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 2153/2024, resa tra le parti.

Il 3 ottobre 2023 la TAM - Tirreno Azienda Mobilità s.r.l. avanzava alla Reggia di Caserta istanza d’accesso civico generalizzato per ottenere: (i) tutti gli atti redatti dalla stazione appaltante dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data dell’istanza; (ii) l’elenco degli atti e delle documentazioni relative alla procedura di aggiudicazione del servizio; (iii) tutte le informazioni inerenti ai controlli posti in essere dall’amministrazione a seguito delle verifiche sulle modalità di esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria, nonché i consequenziali provvedimenti adottati, in relazione all’affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del complesso Vanvitelliano-Reggia di Caserta, aggiudicato mediante gara cui la stessa ricorrente aveva partecipato, classificandosi al secondo posto in graduatoria.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Ministero della Cultura e della controinteressata Angelino s.p.a., aggiudicataria del suddetto affidamento, qualificava l’azione in termini di azione avverso il silenzio e la accoglieva.

Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che ben potesse l’operatore economico interessato spiegare accesso civico generalizzato nei termini suindicati, né a ciò ostava l’attivabilità nella specie, a fronte dell’interesse personale della TAM, del meccanismo dell’accesso documentale, stante appunto il portato generalizzato dell’accesso civico e la sussistenza di un interesse (altrettanto generale) ad avere contezza della fase esecutiva di un contratto rilevante quale quello per la gestione del trasporto all’interno della Reggia di Caserta, né avendo del resto l’amministrazione addotto limiti all’accesso civico giustificati ex art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Cultura.

Col primo motivo dell’appello incidentale la Angelino deduce che il ricorso di primo grado era inammissibile, in quanto i medesimi documenti domandati dalla TAM erano stati già richiesti giusta istanza del primo agosto 2023, respinta dall’amministrazione giusta nota del 31 agosto 2023, non impugnata dall’interessata.

Col secondo motivo, l’appellante incidentale formula censure sostanzialmente analoghe a quelle sollevate dall’appellante principale, incentrate sull’inutilizzabilità dell’accesso civico generalizzato per bisogni conoscitivi personali e sul portato “egoistico” dell’istanza avanzata dalla TAM.

Occorre premettere che l’istanza d’accesso del 3 ottobre 2023 è espressamente qualificata dall’interessata quale “Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. 33/2013”, e invoca l’esercizio delle “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il successivo comma 3 stabilisce che “L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”.

Si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza, di una forma d’accesso che “si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo ‘democratico’ che l’istituto intendere perseguire”; di qui il suo portato “generalizzato”, per effetto del quale “non occorre verificare, così come per la legittimazione dell’accedente, né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione”.

Tanto premesso, il fatto che, nella specie, la TAM fosse portatrice anche di un interesse diretto e qualificato alla documentazione, nella veste di concorrente seconda classificata in graduatoria, non vale a pregiudicarne la possibilità di esercitare un diritto riconosciuto a «chiunque» (art. 5, comma 2, cit.), e che «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente» (art. 5, comma 3, cit.; cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, 29 aprile 2024, n. 3905; IV, 18 gennaio 2023, n. 621).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2870/2024, proposto da Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinge l’appello; compensa integralmente le spese di lite fra le parti.