Respinto l'appello di Tilocca S.r.l. in materia per l'affidamento di alcuni lavori di manutenzione
Pubblicato il: 11/13/2024
Nel contenzioso, Tilocca s.r.l. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; Abbanoa s.p.a. è assistita dagli avvocati Rocco Mangia e Antonello Rossi.
Con due distinti ricorsi davanti al Tribunale amministrativo per la Sardegna, la Tilocca s.r.l. e la Icort s.r.l. impugnavano i rispettivi provvedimenti d’esclusione adottati da Abbanoa s.p.a. in relazione alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione conservativa e di efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato e degli impianti connessi - lotto 7, indetta dalla stessa Abbanoa con lettera d’invito dell’11 agosto 2023, e nel cui ambito le stesse Tilocca e Icort erano risultate, rispettivamente, prima e seconda classificata in graduatoria.
Le esclusioni erano motivate in ragione della condotta tenuta dai due operatori economici in occasione del precedente rapporto contrattuale con Abbanoa (di cui al contratto dell’11 maggio 2018), in relazione al pregresso affidamento del servizio al Rti - cui le ricorrenti partecipavano - capeggiato da altra società (i.e., L.C. s.r.l.).
Per quanto di rilievo, deducevano le ricorrenti, coi rispettivi ricorsi: anomalia dei provvedimenti impugnati, giacché, pur a fronte della risoluzione contrattuale disposta, le stesse ricorrenti non erano state cancellate dal sistema di qualificazione interno della stazione appaltante e avevano anzi ricevuto frattanto vari affidamenti da essa; contraddittorietà, atteso che la stazione appaltante aveva inizialmente ritenuto ammissibili alla gara le ricorrenti, per poi escluderle una volta risultate, rispettivamente, prima (Tilocca) e seconda (Icort) in graduatoria; analoghe osservazioni varrebbero a fronte della mancata iscrizione delle ricorrenti a casellario Anac; assenza di motivazioni tali da giustificare l’esclusione, considerato peraltro che la disposta risoluzione era risalente nel tempo ed era stata impugnata in giudizio; l’abbandono della precedente commessa dalle interessate era stata peraltro conseguenza della carenza di liquidità provocata dai ritardi nella contabilizzazione delle lavorazioni da parte della stazione appaltante.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Abbanoa in entrambi i ricorsi, previa riunione, li respingeva. Riteneva il giudice di primo grado, in sintesi: che la mancata annotazione della precedente risoluzione a casellario Anac non avesse effetto impediente per l’esclusione del concorrente ritenuto inaffidabile, spettando ogni valutazione in materia alla singola stazione appaltante; che la valutazione (discrezionale) espressa dall’amministrazione in ordine all’integrità e affidabilità degli operatori non poteva ritenersi in specie manifestamente erronea o illegittima.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Tilocca
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.