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Respinto il ricorso del Comune di Vicenza per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare


Pubblicato il: 11/15/2024

Nel contenzioso, il Comune di Vicenza è affiancato dagli avvocati Loretta Checchinato e Ferruccio Lembo; Invitalia S.p.A. è difesa dagli avvocati Domenico Gentile e Carlo Malinconico.

Il Comune di Vicenza ha impugnato avanti il Tar per il Lazio: a) il provvedimento del 24 gennaio 2023 di rigetto della domanda presentata dal Comune di Vicenza per l’accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti nello sviluppo della logistica agroalimentare nell'ambito della misura M2C1 INVESTIMENTO 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR; b) i provvedimenti del 2 dicembre 2022 e del 12 dicembre 2022 adottati da Invitalia s.p.a. e comunicati in pari data a mezzo PEC, con i quali sono state disposte l’esclusione e la conferma dell’esclusione dalla procedura di accesso all’incentivo; c) il decreto di approvazione della graduatoria finale per l’accesso alle agevolazioni con allegati 1 e 2; d) il decreto di riapprovazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni, recante data 27 febbraio 2023.

Secondo il Comune, l’irricevibilità è stata disposta sul presupposto, non condivisibile, che la domanda del Comune di Vicenza fosse pervenuta al Ministero oltre il termine indicato dall’Avviso nelle ore 12.00, pur essendo invece attestata la tempestività della domanda con modalità opponibili ai terzi: - dal gestore della PEC del Comune (LEGALMAIL) è stata accettata dal sistema ed inoltrata entro le ore 12:00:33; - dal gestore della PEC del Ministero (ARUBA) che la stessa è stata consegnata nella casella di destinazione entro le ore 12:00:35.

Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Il Comune ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo che la motivazione addotta dal Tar sia erronea ed in violazione del Bando, per non averlo considerato nel tenore letterale quanto a: - modalità d’invio della domanda, ossia PEC; - termine di presentazione espresso secondo il modello HH:MM pari a “zero”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.